Distacco transnazionale: nuovo modello da trasmettere entro il 18 agosto

È stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il decreto n. 170/2021 con cui diviene pienamente applicabile la nuova versione del modello aggiornato UNI_DISTACCO_UE per la comunicazione obbligatoria preventiva in caso di distacco transnazionale. Il decreto recepisce le novità introdotte dal D.Lgs. n. 122/2020 in relazione al distacco di lunga durata.

Soggetti obbligati

Sono soggetti a questo adempimento i prestatori di servizi (datori di lavoro) stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia. Dovranno essere preventivamente comunicati anche i distacchi transnazionali all’interno dello stesso gruppo societario, o in favore di una filiale/unità produttiva o di un altro destinatario, le missioni di lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia effettuate da agenzie di somministrazione con sede in un altro Stato membro, i c.d. “distacchi a catena” e i periodi di sostituzione dei lavoratori distaccati.

Modalità di comunicazione

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE.

Il modello deve essere inviato entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco e ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. In fase di prima applicazione delle nuove regole, il termine entro cui inviare il modello è fissato al 18 agosto 2022.

Dati da comunicare

I datori di lavoro prestatori di servizi che da uno Stato membro intendano inviare in Italia il proprio personale, distaccandolo presso un’altra impresa, anche dello stesso gruppo, oppure, presso un’altra unità produttiva o un altro destinatario devono inserire nella comunicazione preventiva di distacco contiene le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa distaccante;

b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;

c) data di inizio, di fine e durata del distacco;

d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;

e) dati identificativi del soggetto distaccatario;

f) tipologia dei servizi;

g) generalità e domicilio eletto del referente;

h) generalità del referente.

i) numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.

Sanzioni

Il Mancato rispetto, da parte del prestatore di servizi, degli obblighi di comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, aumentate del 20% (da 180 a 600 euro) per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.