Patto di famiglia soggetto alla disciplina fiscale delle donazioni

La Corte di Cassazione con ordinanza 19561 del 17 giugno 2022 ha specificato che al patto di famiglia si applica la disciplina fiscale delle donazioni, sia per quanto riguarda il trasferimento dell’azienda sia per quanto riguarda le liquidazioni dei conguagli.

Qualora, tuttavia, sussistano i requisiti previsti dell’art. 3, comma 4 -ter, del d.lgs346/1990

solo per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, opera l’esenzione ivi prevista.

La decisione è stata pronunciata dalla Sezione tributaria civile della Cassazione nell’ambito di una controversia sorta a seguito dell’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di donazione applicata in dipendenza di un patto di famiglia.

La Suprema corte, nella specie, ha inteso dare seguito ai principi già enunciati e ciò:

  • sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall’imprenditore in favore del discendente beneficiario;
  • sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari.

In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia – è stato altresì precisato – alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimarlo non assegnatario è applicabile il disposto dell’art. 58, comma 1,d.lgs 346/1990 intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.

Infine, si è puntualizzato che l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del medesimo decreto, “si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari”.