Bonus 200 euro ai disabili con accompagnamento: lo eroga il datore di lavoro

L’inps con comunicato del  28 luglio 2022 ha reso noto che ai disabili esclusivamente titolari di indennità di accompagnamento l’indennità una tantum pari a 200 euro  è erogata dal datore di lavoro e non dall’INPS. Il datore di lavoro è tenuto a provvedervi con accredito diretto in busta paga, a condizione che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge.

Si ricorda che il  decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, cd. decreto Aiuti, ha riconosciuto una indennità una tantum di 200 euro ai seguenti soggetti:

  • lavoratori dipendenti, privati e pubblici (ivi compresi i lavoratori somministrati, stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) in forza nel mese di luglio 2022, che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 (rectius dal 1° gennaio 2022 al 23 giugno 2022) abbiano beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dell’ 0,8% (art. 31). L’indennità è erogata direttamente in busta paga dal datore di lavoro previa dichiarazione, da parte del lavoratore privato (i pubblici dipendenti non sono tenuti a presentarla), di non essere titolare di uno o più trattamenti di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 (pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione e reddito di cittadinanza);
  • pensionati e altri lavoratori o soggetti individuati dall’articolo 32 del decreto Aiuti. A tali soggetti l’indennità è erogata dall’INPS (o, in specifici casi, da altro Ente previdenziale) direttamente o su domanda, a seconda della categoria di appartenenza.

Con specifico riferimento ai pensionati nonché ai titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione gestiti dall’INPS, l’Istituto (articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 50/2022 e circolare n. 73 del 24 giugno 2022) corrisponde d’ufficio l’indennità una tantum:

  • ai soggetti che risultino titolari, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, di pensioni, anche liquidate (non esclusivamente) in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria;
  • ai titolari, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, di “trattamenti di accompagnamento alla pensione”, tra cui l’APE sociale e volontario, l’indennizzo commercianti, gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà (articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148), l’assegno di esodo o isopensione e l’indennità mensile del contratto di espansione;
  • ai titolari, alla data del 1° luglio 2022, di pensione di inabilità, assegno mensile per invalidi civili parziali, pensione non riversibile per i ciechi (assoluti o parziali), pensione non riversibile per sordi, assegno sociale e pensione sociale.

Tali soggetti devono risultare residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 e avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

Il richiamato articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 50/2022, sottolinea l’INPS, non fa menzione dei soggetti disabili esclusivamente titolari di indennità di accompagnamento.

A tali soggetti, pertanto, l’indennità una tantum 200 euro deve essere erogata dal proprio datore di lavo con accredito diretto in busta paga, secondo le disposizioni di cui all’art. 31 del decreto Aiuti e in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

Un chiarimento questo che potrebbe mettere in difficoltà i datori di lavoro. Si ricorda, infatti, che l’indennità in parola deve essere erogata, previa autodichiarazione:

  • con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto;
  • ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio.