Contratto di lavoro: al via i nuovi obblighi informativi

È  approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/07/2022 il decreto legislativo n. 104/2022 con cui vengono recepite le novità contenute nella direttiva UE n. 2019/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, che introduce nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento della stipula di un contratto.

Le nuove regole si applicano alle seguenti tipologie contrattuali:

– contratto dì lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato anche a tempo parziale;

– contratto di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;

– contratto di lavoro intermittente;

– rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;

– contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

– contratto di prestazione occasionale;

– ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;

– ai lavoratori domestici;

– ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici.

Nuove procedure da svolgere

Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione avviene tramite la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:

a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;

b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.

La comunicazione può essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e conservata a comprova in caso di controlli.

Contenuti della comunicazione

La comunicazione dovrà contenere una serie di informazioni aggiuntive:

– la durata del periodo di prova, se previsto;

– il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;

– la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;

– la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

– l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

– la programmazione dell’orario normale di lavoro (es. lun – ven dalle 09,00 alle 18,00) e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

– gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.