Indennità da licenziamento illegittimo e detrazione dell’aliunde perceptum

La Corte di Cassazione con ordinanza 20213 del 23 giugno si è pronunciata in riferimento a una causa instaurata ai fini della declaratoria di illegittimità del licenziamento comminato a una lavoratrice nell’ambito di un licenziamento collettivo.

La Corte territoriale aveva accolto le ragioni della dipendente riconoscendo che il recesso in questione fosse illegittimo per mancato rispetto dei criteri di scelta, con condanna della società datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento, in favore della ricorrente, di un’indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, detratto l’aliunde perceptum.

Da qui il ricorso in sede di legittimità della società datrice di lavoro, successivamente rinunciato, e quello incidentale della lavoratrice che lamentava un errato computo del periodo nel quale operare la detrazione dell’aliunde perceptum.

Gli Ermellini, nel dichiarare estinto il processo in ordine al ricorso principale in considerazione dell’intervenuta rinuncia, hanno tuttavia ritenuto di dover accogliere i rilievi avanzati dalla difesa della dipendente, secondo la quale l’aliunde perceptum va detratto nell’arco di tempo che va dal licenziamento alla reintegrazione, con la conseguenza che, ove i guadagni da lavoro percepiti non coprano tutto il periodo, il risarcimento liquidato spetta integralmente al lavoratore.

Il motivo di doglianza è stato giudicato fondato, con alcune precisazioni.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva disatteso questi principi, avendo erroneamente ritenuto detraibili dal tetto massimo di 12 mensilità dell’indennità risarcitoria le somme percepite dalla lavoratrice in assenza del previo calcolo del danno subito dalla stessa per la perdita delle retribuzioni nell’intero periodo di estromissione.

Solo all’esito di questo calcolo, per contro, si sarebbe dovuta operare la detrazione.

Da qui l’accoglimento del ricorso, con rinvio della decisione alla Corte d’appello, in diversa composizione, la quale, attenendosi ai principi richiamati, dovrà procedere al necessario accertamento, in fatto, dell’effettivo periodo di estromissione e, quindi, alla determinazione dell’indennità risarcitoria, attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione nonché dell’ammontare dell’aliunde perceptum da detrarre.