CCNL Elettrici

Con ipotesi di accordo 18 Luglio 2022 Elettricità Futura, Utilitalia, Enel S.p.a., Gse, So.G.I.N.S.p.a., Terna S.p.a., Energia libera e Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil hanno rinnovato il Ccnl per i lavoratori addetti al settore elettrico. Il contratto decorre dal 1° Gennaio 2022 e scadrà il 31 Dicembre 2024.

Si riportano di seguito le novità di maggior rilievo.

Classificazione del personale
Abolita, a partire dalla decorrenza dei nuovi minimi contrattuali (1° Ottobre 2022), la categoria C2.

Le Parti hanno concordato la costituzione, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del rinnovo del Ccnl, di una Commissione paritetica nazionale al fine di predisporre, entro un anno dal suo insediamento, i necessari approfondimenti per la definizione di un nuovo sistema classificatorio, anche alla luce dell’impatto che la digitalizzazione, l’innovazione tecnologica e la transizione energetica hanno avuto sui mestieri elettrici tradizionali.

Incremento retributivo complessivo (TEC)
Previsto per il triennio 2022-2024 un incrementosui minimi (TEM), con decorrenza Ottobre 2022, Luglio 2023, Luglio 2024, Ottobre 2024, pari ad € 225,00 sul parametro medio.

A tali valori vanno sommati;

  • € 15,00 destinati al premio di risultato/produttività;
  • € 3,00 per il welfare.

I nuovi minimi contrattuali risultano pertanto i seguenti. 

CategoriaMinimi contrattuali
Dal 1/10/2022Dal 1/7/2023Dal 1/7/2024Dal 1/10/2024
QS3.750,113.843,673.937,243.987,62
Q3.365,223.449,183.533,143.578,35
ASS2.970,343.044,453.118,563158,47
AS2.780,152849,512.918,872956,22
A1S2.663,242.729,692.796,132.831,91
A12.541,192.604,592.667,992.702,13
BSS2.419,932.480,312.540,682.573,19
BS2.316,772.374,582.432,382.463,50
B1S2.207,602.262,682.317,762.347,41
B12.108,452.161,062.213,662.241,98
B2S1.969,092.018,222.067,352.093,80
B21.832,181.877,891.923,601.948,22
CS1.624,521.665,051.705,581.727,41
C11.470,271.506,951.543,631.563,38

Welfare
Dal 1° Gennaio 2023 le aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza un importo aggiuntivo in misura fissa pari ad € 3,00 mensili per ciascun lavoratore.

Produttività
Sia per l’anno 2023 che per il 2024 la quota destinata alla produttività è fissata in € 210,00. Tale quota è erogata annualmente secondo le regole dei premi di risultato o le modalità definte con specifici accordi aziendali.
Definita anche la metodologia di adeguamento in caso di eventuali scostamenti inflattivi.

Una tantum
A copertura del periodo 1° Gennaio 2022 – 30 Settembre 2022 ai lavoratori in forza al 1° Ottobre 2022 verrà corrisposto, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di Ottobre 2022, un importo forfetario una tantum nelle seguenti misure. 

CategoriaUna tantum
QS647,75
Q581,26
ASS513,06
AS480,21
A1S460,01
A1438,92
BSS417,98
BS400,17
B1S381,30
B1364,17
B2S340,12
B2316,46
CS280,60
C1253,95

Tale importo, comprensivo di qualsiasi incremento retributivo, è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

In caso di passaggio di categoria nel corso del suddetto periodo, gli importi saranno corrisposti pro quota riferiti all’effettiva categoria di appartenenza.
In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l’importo afferente la categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore ai 15 giorni.

In caso di assunzione nel corso del suddetto periodo o per i lavoratori con periodi di assenza non retribuita, l’importo verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato (valore complessivo rapportato a 9), computandosi come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.

Per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, l’una tantum sarà corrisposta con la stessa percentuale di riduzione.
Per i lavoratori part time l’importo una tantum è corrisposto in misura proporzionale all’entità della prestazione.

Reperibilità
Da Ottobre 2022 l’indennità di reperibilità viene elevata come da seguente tabella.

ReperibilitàOrario settimanale in 5 giorni/Importo in cifra fissa
Giornaliera€ 15,26
6° giorno (giornaliera)€ 32,99
Festivo (giornaliera)€ 53,13

Riposo fisiologico
Da Ottobre 2022 per i lavoratori reperibili tra le 22 e le 6 del mattino, qualora l’intervallo tra due interventi notturni sia pari o inferiore a 2 ore, l’orario ai fini del calcolo del riposo fisiologico è considerato continuativo. Tale situazione non è cumulabile con situazioni di miglior favore già esistenti a livello aziendale.

Permessi aggiuntivi
Da Gennaio 2023, in caso di reperibilità secondo articolazioni settimanali, qualora in riferimento ad un periodo semestrale si verifichi un impegno di reperibilità ordinaria superiore alla frequenza di norma 1 su 4, matureranno i seguenti riposi aggiuntivi:

  • oltre 55 giorni di impegno di reperibilità, 1 giorno di riposo;
  • oltre 60 giorni di impegno di reperibilità, 1 giorno e 1/2 di riposo;
  • oltre 65 giorni di impegno di reperibilità, 2 giorni di riposo.

Ferie
A partire dall’anno 2023, il periodo di riposo, per ogni anno di servizio, viene così stabilito:

  • 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;
  • 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.

Permessi
Permessi non retribuiti possono essere concessi in caso di malattia di figli di età compresa tra i 3 e i 12 anni, fino ad un massimo di 7 giorni annui, comprensivi di quelli eventualmente riconosciuti dalla legge.

Aspettativa
Prevista la possibilità di riconoscere un periodo di aspettativa anche superiore ad 1 anno fino ad un massimo di 24 mesi in casi eccezionali (ad esempio correlati ad opportunità di accrescimento delle conoscenze, competenze e professionalità del lavoratore o a situazioni familiari rilevanti).

Formazione
L’offerta formativa nel triennio sarà elevata a:

  • 32 ore dal 2023;
  • 40 ore dal 2024.

Cessione di permessi e ferie
Prevista la possibilità di cedere, a titolo gratuito, permessi per riduzione di orario, permessi ex festività e ferie.
I criteri, le misure e le modalità della cessione saranno contrattate a livello aziendale.

Preavviso
Da Gennaio 2023 il preavviso nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia sarà pari ad 8 giorni di calendario.
In caso di dimissioni, la decorrenza del preavviso non è interrotta dall’intervenuta malattia.

Diritto alla disconnessione
Viene riconosciuto il principio che la disconnessione, nel rispetto dei doveri contrattuali, è un diritto per tutti i lavoratori e non solo durante lo smart working.

Banca ore
In riferimento all’art. 27 lett. E, comma 21, primo capoverso, del Ccnl, dal 1° Gennaio 2023 la banca ore prevista per i lavoratori a tempo indeterminato per le ore di straordinario prestate oltre le 70 ore annue, interesserà le aziende che occupano più di 100 dipendenti e il limite di ore di straordinario, rese con riferimento alle causali di cui all’art. 28, comma 3*, del Ccnl, oltre il quale è prevista la banca ore, passeranno da 180 a 140 ore semestrali.

* “…Imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali eccezionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione…”.

Lavoro straordinario
I riposi compensativi riconosciuti in caso di prestazioni straordinarie eccedenti le 180 ore annuali devono essere fruiti in tempi utili a favorire il recupero entro il trimestre successivo alla maturazione, salvo casi eccezionali.

Aumenti periodici di anzianità
Il completamento del percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità con nuove misure di sostegno al sistema di previdenza complementare previsto per i neo assunti è previsto al termine dell’attuale vigenza del Ccnl (31 Dicembre 2024).

Assistenza sanitaria integrativa
Fermo restando l’onere minimo pro capite a carico azienda, pari ad € 206,00 annui, sono confermati gli importi aggiuntivi, pari ad € 5,00 al mese pro capite (€ 70,00 annui), che le aziende verseranno o alle forme di assistenza sanitaria integrativa di riferimento o attraverso un incremento di pari importo pro capite del premio versato alla Compagnia di assicurazioni nei casi in cui la copertura sanitaria integrativa viene realizzata attraverso una specifica polizza assicurativa.

Apprendistato professionalizzante
Durata
Fissata a 24 mesi la durata dell’apprendistato professionalizzante per la qualificazione corrispondente a mansione di categoria BSS (di norma rivolto a lavoratori con laurea triennale, ITS).

Inquadramento e retribuzione
La dinamica retributiva durante la durata dell’apprendistato è la seguente:

Inqudramento della qualificazione da conseguireI annoII annoIII anno
Gruppo C
da Gennaio 2023
80%
86%
85%
90%
90%
96%
Gruppo B
da Gennaio 2023
80
86%
85%
90%
90%
96%
BSS e Gruppo A
da Gennaio 2023
80%
86%
90%
96%

Malattia
Nei casi di malattia grave il diritto alla conservazione del posto raggiunge il limite di 270 giorni.
Superato il periodo di comporto, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi.

La possibilità di prolungare la durata dell’apprendistato per un periodo corrispondente all’assenza dovuta a malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni (fermo restando il periodo di comporto), viene estesa anche ai casi di aspettativa conseguente a malattia e congedo parentale.

Formazione
Le Parti hanno predisposto uno schema di progetto formativo per la qualifica da conseguire.

Apprendistato di alta formazione e ricerca
Con l’accordo è stata definita la disciplina dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, ferme restando le intese vigenti a livello aziendale in materia di apprendistato duale ed eventuali regolamentazioni collettive di secondo livello.

Contratto a tempo determinato
L’apposizione di un termine di durata superiore a 12 mesi e sino a 24 mesi complessivi è consentita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 1, lett. b-bis, d.lgs 81/2015, anche per le seguenti esigenze:

  • incrementi significativi/esigenze oggettive delle attività ordinarie aventi carattere di temporaneità;
  • esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
  • lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
  • sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
  • interventi di manutenzione straordinaria degli impianti.

Tali esigenze integrano le causali di cui all’art. 19, comma 1, d.lgs 81/2015 anche agli effetti delle proroghe e rinnovi del contratto a tempo determinato di cui all’art. 21 del predetto decreto.

Periodo di prova
Il periodo di prova non può essere superiore alla metà della durata prevista dal contratto.

Diritto di precedenza
Il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore ai 6 o 9 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate rispettivamente nei 12 o 18 mesi successivi con riferimento alle mansioni già effettuate in esecuzione dei rapporti a termine.

Lavoro agile
Le Parti, richiamando integralmente il Protocollo nazionale 7 dicembre 2021 in materia, hanno definito i principi di riferimento per il lavoro in modalità agile, fermi restando gli accordi in essere.

Violenza di genere
Vengono implementate le misure di protezione per le donne vittime di violenza di genere.

Assicurazioni
Dal 1° Gennaio 2023 verrà estesa a tutti i lavoratori l’assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave.

***
Settore efficientamento e commercializzazione (Appendice settore elettrico)

Incremento retributivo complessivo (TEC)
Per le attività di efficienza energetica e servizi commerciali di assistenza ai clienti (art. 1, lett. E ed F del Ccnl) è previsto per il triennio 2022-2024 un incremento a regime sui minimi (TEM), con decorrenza Ottobre 2022, Luglio 2023, Luglio 2024, Ottobre 2024, pari ad € 154,00 sul 3° livello.
A tali valori vanno sommati;

  • € 10,00 destinati al premio di risultato/produttività; 
  • € 3,00 per il welfare.

I nuovi minimi tabellari risultano pertanto i seguenti.

LivelliMinimi contrattuali
Dal 1/10/2022Dal 1/7/2023Dal 1/7/2024Dal 1/10/2024
Q2.759,882.826,922.893,962.930,06
12.297,512.353,322.409,132.439,18
22.057,132.107,102.157,072.183,97
31.832,081.876,581.921,081.945,05
41.654,091.694,271.734,451.756,09
51.569,181.607,301.645,421.665,94
61.438,251.473,191.508,121.526,93

Welfare
Dal 1° Gennaio 2023 le aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza un importo aggiuntivo in misura fissa pari ad € 3,00 mensili.

Produttività/elemento perequativo
Per gli anni 2023 2024, la quota annuale destinata alla produttività è fissata in € 140,00. Tale quota è erogata annualmente secondo le regole dei premi di risultato o le modalità definte con specifici accordi aziendali.
Definita anche la metodologia di adeguamento in caso di eventuali scostamenti inflattivi.

Una tantum
A copertura del periodo 1° Gennaio 2022 – 30 Settembre 2022 ai lavoratori in forza al 1° Ottobre 2022 verrà corrisposto, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di Ottobre 2022, un importo forfetario una tantum nelle seguenti misure.

LivelloUna tantum
Q463,98
1386,25
2345,84
3308,00
4278,09
5263,80
6241,80

Tale importo, comprensivo di qualsiasi incremento retributivo, è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

In caso di passaggio di categoria nel corso del periodo 1° Gennaio 2022-30 Settembre 2022, gli importi saranno corrisposti pro quota riferiti all’effettiva categoria di appartenenza.
In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l’importo afferente la categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore ai 15 giorni.

In caso di assunzione nel corso del suddetto periodo o per i lavoratori con periodi di assenza non retribuita, l’importo verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato (valore complessivo rapportato a 9), computandosi come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.

Per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, l’una tantum sarà corrisposta con la stessa percentuale di riduzione.
Per i lavoratori part time l’importo una tantum è corrisposto in misura proporzionale all’entità della prestazione.

Reperibilità
Da Ottobre 2022 l’indennità di reperibilità viene elevata come da seguente tabella.

ReperibilitàOrario settimanale in 5 giorni/Importo in cifra fissa
Giornaliera€ 14,00
6° giorno€ 20,00
Festivo€ 26,00

Periodo di prova
Il periodo di prova è definito come da seguente tabella.

LivelloPeriodo di prova
Quadri e 1°6 mesi
Altri livelli3 mesi

Diritto alla disconnessione
Viene riconosciuto il principio che la disconnessione, nel rispetto dei doveri contrattuali, è un diritto per tutti i lavoratori, non solo durante lo smart working.

Banca ore
La banca ore prevista, per i lavoratori a tempo indeterminato, per le ore di straordinario prestate oltre le 70 ore annue interessa le aziende che occupano più di 100 dipendenti.

Apprendistato professionalizzante
La dinamica retributiva durante la durata dell’apprendistato è la seguente:

Inqudramento della qualificazione da conseguireI annoII annoIII anno
Livelli 3, 4 e 5
da Gennaio 2023
80%
86%
85%
90%
90%
96%
Livelli 1, 2 e 6
da Gennaio 2023
80
86%
90%
96%

Malattia
Nei casi di malattia grave il diritto alla conservazione del posto raggiunge il limite di 270 giorni.
Superato il periodo di comporto, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi.

Formazione
Le Parti hanno predisposto uno schema di progetto formativo per la qualifica da conseguire.

Apprendistato di alta formazione e ricerca
Con l’accordo è stata definita la disciplina dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, ferme restando le intese vigenti a livello aziendale in materia di apprendistato duale ed eventuali regolamentazioni collettive di secondo livello.