llegittima la cartella emessa per il recupero di un credito d’imposta non utilizzato

La Corte di Cassazione con ordinanza 20626 del 28 giugno 2022 ha statuito che è  legittima l’emissione di cartella di pagamento a fini del recupero dell’imposta dovuta quando l’Amministrazione finanziaria accerti che, a causa di errori materiali o di calcolo, il contribuente abbia illegittimamente utilizzato un credito d’imposta.

La cartella di pagamento, per contro, non può essere emessa quando, in caso di mancato utilizzo del credito d’imposta, venga accertato che questo non era stato correttamente esposto.

In questa ipotesi, infatti, il Fisco può solo procedere alla rettifica dell’errore materiale o di calcolo.

Con la predetta cartella, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’importo che, nella dichiarazione dei redditi, era stato indicato al rigo di cui al riporto del credito dell’anno precedente (quale credito d’imposta relativo ad agevolazioni per investimenti in aree svantaggiate), in ragione della mancata indicazione, nella dichiarazione dell’anno prima, di un importo a credito per l’anno successivo.

Dopo che la CTR aveva affermato la legittimità della cartella, il contribuente si era rivolto alla Suprema corte, lamentando violazione e/o falsa applicazione di legge, per avere, i giudici di merito, ritenuto corretto sia l’avvenuto disconoscimento del credito d’imposta, sia l’omesso versamento dell’Iva, sanzioni pecuniarie e interessi, in ragione dei medesimi motivi che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre all’emissione di un avviso di accertamento.

Doglianza, questa, giudicata in parte inammissibile e in parte infondata dagli Ermellini.

In primo luogo, il ricorrente aveva violato le prescrizione di cui al n. 6 dell’art. 366 c.p.c. che impongono di indicare, specificamente, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, mediante riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura.

Secondo gli Ermellini, in definitiva, era corretto, alla luce dei principi sopra richiamati, il giudizio espresso dalla CTR nella vicenda esaminata, in quanto la cartella non era stata emessa per contestare l’indebito utilizzo del credito d’imposta ma in seguito alla riscontrata mancata esposizione dello stesso nella precedente dichiarazione.