CCNL Energia e petrolio

Con ipotesi di accordo 21 Luglio 2022 Confindustria Energia e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno rinnovato il Ccnl Energia e Petrolio. L’accordo decorre dal 1° Gennaio 2022 e scadrà il 31 Dicembre 2024. Le Parti  sciogliereanno la riserva entro Settembre 2022; le modifiche apportate e gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipula dell’accordo, salvo non siano previste diverse decorrenze.

Si riportano di seguito le novità di maggior rilievo.

Campo di applicazione
Il campo di applicazione viene modificato con la seguente specifica inerente l’area ricerca e sviluppo.
“Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra lavoratori e aziende presenti nelle seguenti aree di business:

  • esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione, perforazione e manutenzione; approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio; stoccaggio e trasporto dei prodotti petroliferi; distribuzione e commercializzazione (ingrosso e dettaglio) dei prodotti petroliferi e non oil;
  • logistica integrata e avio rifornimento;
  • vendita e trasporto gas;
  • rigassificazione;
  • cogenerazione e produzione di energia elettrica;
  • ricerca e sviluppo su petrolio, gas e rinnovabili quali ricerca e sviluppo su petrolio, gas e rinnovabili quali sviluppo di filiera biocarburanti, combustibili low carbon, carburanti innovativi (fuels), sviluppo della filiera industriale del gas, blue power e dei sistemi di cattura e stoccaggio/utilizzo della co2;
  • servizi logistici informativi, finanziari e assicurativi, relativi alle attività sopra elencate”.

Inquadramento
Con l’accordo sono state aggiornate le aree di business con i relativi comparti e le esemplificazioni dei ruoli professionali.

Minimi contrattuali
Le Parti, dopo aver verificato gli scostamenti tra inflazione reale e programmata con riferimento al triennio 2019-2021, hanno concordato di consolidare parte del valore dello scostamento del triennio, pari ad € 20,00, sull’incremento dei minimi.
I minimi retributivi mensili vengono, pertanto, incrementati di € 215,00 riparametrati per livello (€ 60,00 dal 1/7/2022, € 65,00 dal 1/7/2023, € 90,00 dal 1/6/2024), come indicato nelle seguenti tabelle.

Gli adeguamenti dei minimi saranno erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo 21 Luglio 2022.

Le decorrenze degli incrementi mensili del TEM potranno essere posticipate, con accordo aziendale, fino ad un massimo di 6 mesi, e comunque non oltre la vigenza contrattuale, nei casi di crisi aziendale e start up.

Energia e Petrolio

LivelloC.R.E.A.1/7/20221/7/20231/6/2024
MinimiC.R.E.A.MinimiC.R.E.A.MinimiC.R.E.A.
153.132,74453,263.222,42453,263.346,60453,26
4362,61362,61362,61
3271,96271,96271,96
2181,31181,31181,31
190,6590,6590,65
242.837,23271,972.918,45271,973.030,90271,97
3203,98203,98203,98
2135,98135,98135,98
167,9967,9967,99
342.569,42243,722.642,97243,722.744,81243,72
3182,79182,79182,79
2121,86121,86121,86
160,9360,9360,93
442.270,61213,572.335,61213,572.425,61213,57
3160,18160,18160,18
2106,79106,79106,79
153,3953,3953,39
541.991,21181,332.048,21181,332.127,13181,33
3136136136
290,6690,6690,66
145,2345,2345,23
0000
601.732,2401.781,8301.850,490


Settore industria Gas

LivelloC.R.E.A.1/7/20221/7/20231/6/2024
MinimiC.R.E.A.MinimiC.R.E.A.MinimiC.R.E.A.
153.125,84439,513.222,42453,263.346,60453,26
4352,11362,61362,61
3263,71271,96271,96
2175,81181,31181,31
187,9090,6590,65
242.830,98263,722.918,45271,973.030,90271,97
3197,73203,98203,98
2131,98135,98135,98
165,9967,9967,99
342.563,77235,972.642,97243,722.744,81243,72
3177,04182,79182,79
2118,11121,86121,86
159,1860,9360,93
442.265,61207,072.335,61213,572.425,61213,57
3155,18160,18160,18
2103,54106,79106,79
151,8953,3953,39
541.986,83175,832.048,21181,332.127,13181,33
3132,00136136
287,9190,6690,66
144,0345,2345,23
0000
601.728,4301.781,8301.850,490

C.R.E.A.
Le Parti hanno definito le linee guida per la gestione del nuovo sistema di valutazione dell’apporto professionale (C.R.E.A.), che entrerà a regime da Gennaio 2023.

E.D.R. IPCA
Dal 1° Luglio 2022 gli importi mensili dell’E.D.R. IPCA sono i seguenti.

LivelloE.D.R. IPCA
dal 1/7/2022 al 31/12/2022
142,78
238,69
335,08
431,00
527,18
623,65

Il riallineamento degli scotamenti inflattivi sarà attuato con le seguenti modalità e tempistiche:
1) Per il biennio 2022-2023, la verifica sarà effettuata nel Giugno 2024 e l’adeguamento, nel caso di scostamenti nei singoli anni superiori allo 0,5%, sarà realizzato nel mese di Luglio 2024:

  • prelevando dall’E.D.R. (fino a capienza) gli importi da inserire nel TEM nel caso di scostamenti positivi;
  • inserendo nell’E.D.R. gli importi scorporati dall’incremento del TEM previsto a Luglio 2024, nel caso di scostamenti negativi.

2) Nel Giugno 2025 sarà effettuata la verifica con riferimento ai tre anni di vigenza contrattuale (2022 – 2023 – 2024) e, fatti salvi gli adeguamenti eventualmente già realizzati, le Parti definiranno un intervento complessivo di riallineamento.

Nell’ambito del negoziato per il successivo rinnovo del Ccnl:

  • saranno regolati eventuali residui degli adeguamenti determinati da insufficiente capienza di E.D.R e incrementi del TEM;
  • sarà valutato un eventuale incremento dell’E.D.R..

Entro il 31 Dicembre 2022 le Parti si incontreranno per individuare e definire le modalità di destinazione al fondo di previdenza di categoria della somma di € 6,00, riparametrati per livello, temporaneamente allocata sull’E.D.R..

Ferie
Dal 1° Luglio 2023 per coloro che al raggiungimento di 7 anni di anzianità di servizio avranno azzerato entro il 31 Marzo tutte le spettanze ferie residue maturate al 31 Dicembre dell’anno precedente verrà anticipata la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per un’anzianità superiore a 10 anni (ovvero 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi).