L’ex convivente vende la propria quota prima di 5 anni? Via il bonus prima casa

La Corte di Cassazione con sentenza 20956 del 1 luglio 2022 ha statuito che nel caso in cui il rapporto di convivenza di fatto si rompe e il contribuente trasferisce ante tempus la quota di proprietà indivisa dell’immobile all’ex convivente decade dall’agevolazione “prima casa” non avendo proceduto all’acquisto di una nuova abitazione entro un anno dall’alienazione. 

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso  contro la decisione assunta dai giudici di primo e secondo grado nell’ambito di una causa tributaria promossa da una contribuente al fine di impugnare alcuni avvisi di liquidazione.

Con tali atti impositivi, l’Amministrazione aveva provveduto a recuperare le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonché rideterminare l’imposta sostitutiva relativa ad un mutuo agevolato, oltre sanzioni ed interessi, in relazione ad un’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” nell’ambito di un rapporto di convivenza more uxorio, successivamente venuto meno, immobile che la contribuente aveva venduto prima dello scadere dei cinque anni.

La CTP e la CTR, come detto, avevano accolto le ragioni della contribuente sull’assunto che il trasferimento dell’immobile era destinato a regolare i rapporti patrimoniali con il convivente e non aveva arrecato alla parte cedente alcun beneficio economico, né passaggio di denaro, giusta quanto riportato nell’atto di compravendita, in quanto il valore attribuito alla cessione era risultato pari alla quota del mutuo contratto con la banca in comunione con l’acquirente ed ex convivente, per cui la contribuente non aveva ritratto alcun corrispettivo da impiegare per l’acquisto di altro immobile.

L’Ufficio finanziario si era opposto a tali conclusioni lamentando un errore di diritto, laddove la decisione impugnata aveva escluso la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, qualificando la cessione come una sorta di “novazione soggettiva” volta a regolare i rapporti patrimoniali tra gli ex conviventi.

Motivo, questo, giudicato fondato dalla Suprema corte.

I giudici di Piazza Cavour, in particolare, dopo aver ricordato il principio secondo cui “il trasferimento per effetto di un accordo tra coniugi in sede di separazione personale non comporta la decadenza dai benefici fiscali- e ciò alla luce della “ratio” della disposizione, volta a favorire la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi – hanno tuttavia escluso che tale regime possa ritenersi applicarsi anche alle ipotesi di rottura della convivenza di fatto.