Proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga

Con il messaggio 3295 del 6 settembre 2022 l’Istituto Previdenziale comunica che ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale e dei trattamenti di mobilità in deroga potranno essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Le ulteriori risorse stanziate per l’anno 2022 sono pari a 60 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ripartite tra le Regioni.

Sebbene non vi sia una proroga specifica delle singole misure, il Ministero del lavoro ha palesato che è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dall’art. 44, comma 1-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L’Inps rammenta che i trattamenti di mobilità in deroga possono essere concessi per un periodo massimo di 12 mesi a condizione che vengano attuate le misure di politica attiva per ogni singolo lavoratore interessato e individuate in uno specifico piano regionale che dovrà essere comunicato all’ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le risorse disponibili verranno ripartite a seguito della comunicazione dei fabbisogni da parte delle Regioni e tenendo conto dei residui dei finanziamenti precedenti.

Con decreto interministeriale 9 marzo 2022, n. 5, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito la ripartizione delle risorse finanziarie per l’anno in corso.