Fondo di solidarietà per il credito, confermata la durata massima settennale

L’Inps con messaggio 3401 del 16 settembre 2022 ha  confermato in sette anni, anche per il 2022, la durata massima dell’assegno straordinario erogato dal  Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito coinvolto in processi di ristrutturazione aziendale.

A norma dell’art. 12 del D.L. n. 59/2016, convertito con modificazioni, dalla L. n. 119/2016, limitatamente agli anni 2016 e 2017, la durata massima dell’assegno straordinario, istituito con D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014, è stata aumentata da cinque a sette anni.
Da ultimo, l’art. 3, comma 5-undecies, del D.L. n. 228/2021, inserito dalla legge di conversione n. 15/2022, ha prorogato anche per il 2022 detta durata settennale dell’assegno straordinario.

Ai fini dell’adeguamento al tale ultima novella normativa, con il decreto interministeriale dello scorso 22 giugno è stato infine modificato il Regolamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, nella parte relativa alla durata massima dell’assegno straordinario.

L’assegno straordinario di solidarietà per il credito, ambito di applicazione

L’assegno straordinario di solidarietà per il credito può essere quindi riconosciuto nel 2022, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, in deroga al requisito ordinario di cinque anni; ciò in virtù di quanto disposto da ultimo, come detto, dall’art. 3 , comma 5-undecies del D.L. n. 228/2021.

In sostanza le aziende del settore creditizio possono utilizzare l’assegno straordinario per il sostegno al reddito per un periodo di sette anni per prepensionare la forza di lavoro più anziana.

L’agevolazione riguarda esclusivamente le cessazioni entro il 30 novembre 2022 del personale che matura la pensione anticipata o quella di vecchiaia: sono quindi escluse altre prestazioni pensionistiche, quali opzione donna, quota 100, quota 102.