Infortunio o malattia professionale: danno biologico con rendite rivalutate

L’INAIL, con la circolare n. 35 del 15 settembre 2022, opera la rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

Tabella di indennizzo

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, n. 143 è stata approvata la nuova “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitalee trova applicazione per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 1121-1126.

Si tratta di una tabella unica, senza distinzione di genere e i relativi valori capitali, riferiti al grado di menomazione dell’integrità psicofisica dal 6% al 15% e all’età dell’infortunato e del tecnopatico, sono comprensivi dei citati aumenti straordinari e vengono rivalutati annualmente, secondo i meccanismi previsti dalla legge di stabilità 2016, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento.

Incremento ratei di rendita

Per l’anno 2022, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2020 e il 2021 – pari all’1,9%. Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018. I predetti importi sono stati corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2022.