Calciatrici professioniste: tutela INAIL e premi assicurativi

L’INAIL con la circolare n. 36 del 21 settembre ricorda che, dal 1° luglio 2022, l’assicurazione obbligatoria è estesa alle calciatrici professioniste tesserate a società partecipanti al campionato di serie A femminile, illustrando gli adempimenti connessi.

Calciatrici di serie A: professioniste dal 1° luglio 2022

L’INAIL segnala quanto previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, che rimette la qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica alle federazioni sportive nazionali e alle Discipline Sportive Associate, secondo le norme emanate dalle stesse e in osservanza delle direttive stabilite dal CONI.

In linea con tali disposizioni, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) ha introdotto il “professionismo sportivo” nel calcio femminile per il campionato di serie A, a decorrere dalla stagione sportiva 2022/2023, adeguando le Norme Organizzative Interne (N.O.I.F.) (delibere 25 giugno 2020, 9 novembre 2020 e 26 aprile 2022).

Le novità sono operative dal 1° luglio 2022.

Calciatrici professioniste e rapporto di lavoro

Per essere considerate “professioniste” le calciatrici devono esercitare l’attività sportiva a titolo oneroso in via continuativa e essere tesserate per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.

II rapporto di lavoro da “professionista” si instaura con l’assunzione diretta e la stipulazione di un contratto tra la calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per le calciatrici maggiorenni e alle tre stagioni sportive per le calciatrici minorenni.

Calciatrici professioniste e tutela assicurativa INAIL

Tanto premesso, l’INAIL fa presente che, dal 1° luglio 2022 e a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, le calciatrici tesserate per le società sportive partecipanti al Campionato di Serie A femminile devono essere assicurate obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Relativamente ai premi assicurativi, da versare a carico delle società sportive, l’Istituto, rinviando alla circolare 3 luglio 2002, n. 48 che detta istruzioni su inquadramento tariffario e classificazione, fa presente che:

1) le società sportive sono inquadrate nella gestione Industria e alle stesse si applica la classificazione alla voce di tariffa 0590, già istituita nell’ambito della tariffa Industria 2000 e prevista anche nella tariffa Industria in vigore dal 1° gennaio 2019 con il medesimo tasso medio nazionale del 79 per mille;

2) la retribuzione da prendere come base per il calcolo del premio di assicurazione è, secondo le regole generali, rappresentata dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita, stabiliti, dal 1° luglio 2022, nelle misure di 17.780,70 euro e di 33.021,30 euro (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106 e circolare INAIL 2 settembre 2022, n.33);

3) le società di calcio titolari di PAT per le quali è già presente per il 2022 la voce 0590 della gestione Industria non devono effettuare alcun adempimento perché il premio assicurativo dovuto per le calciatrici professioniste per il 2022 sarà versato con la regolazione dovuta per la autoliquidazione 2022/2023;

4) alle nuove società di calcio femminile che hanno presentato denuncia di iscrizione l’INAIL ha attribuito il codice ditta, istituendo la PAT e la voce di tariffa 0590. Tali società devono versare il premio anticipato per l’anno in corso entro la scadenza indicata nel certificato di assicurazione emesso dalla Sede INAIL competente in base alla sede legale del soggetto assicurante.

Calciatrici professioniste: infortuni e malattie professionali

L’assicurazione INAIL copre gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali denunciate dal 1° luglio 2022 per le calciatrici professioniste tesserate assunte dalle società sportive partecipanti al Campionato di Serie A femminile.

Sono indennizzati:

  • gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo e inclusi gli infortuni in itinere alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  • le malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa.

L’obbligo di presentare la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio e la denuncia di malattia professionale è a carico del soggetto assicurante.