Fondo di integrazione salariale: prestazioni e contribuzione

È  stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 21 luglio 2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede all’adeguamento dello Statuto del Fondo di Integrazione salariale alle regole stabilite dalla legge di Bilancio 2022. La decorrenza delle nuove regole, relative a prestazioni e contribuzione, è fissata al 1° gennaio 2022 e il costo della prestazione di assegno ordinario aumenta in base alla dimensione aziendale.

Destinatari del Fondo di integrazione salariale

Sono destinatari delle prestazioni i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Composizione del Fondo

Il Fondo è gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonchè da due rappresentanti con la qualifica di dirigente in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità.

Il Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale si occupa di:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

c) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonchè sull’andamento della gestione;

d) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

e) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Assegno di integrazione salariale

Il Fondo di integrazione salariale garantisce la prestazione di un assegno d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre o, a prescindere dal numero dei dipendenti, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie.

Sono previsti i seguenti limiti di durata massima complessiva:

a) fino a 5 dipendenti: 13 settimane in un biennio mobile;

b) più di 5 dipendenti: 26 settimane in un biennio mobile.

Erogazione delle prestazioni

L’erogazione delle prestazioni è effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in Corso alla scadenza del termine di durata della concessione, ovvero, se posteriore, dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Contribuzione di finanziamento

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è dovuto al Fondo:

a) fino a 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori;

b) più di 5dipendenti, un contributo ordinario dello 0,80% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori.

In caso di utilizzo del Fondo è stabilita inoltre una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro pari al 4% della retribuzione persa.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota ordinaria si riduce in misura pari al 40%.