Maternità flessibile e posticipata: certificazioni solo al datore di lavoro

Nella circolare n. 106 del 29 settembre 2022, l’INPS recepisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 10180 del 2013 e precisa che l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie riguardanti lo stato di maternità delle lavoratrici subordinate e parasubordinate non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità. Pertanto, la documentazione sanitaria non deve più essere prodotta all’Istituto, ma solamente ai propri datori di lavoro/committenti.

La novità riguarda tutte le lavoratrici che vogliano astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il parto, anche con riferimento alle domande già presentate e in fase istruttoria

Flessibilità del congedo di maternità

Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro Acquisite, quindi, le predette certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto.

Le menzionate certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS.

L’Istituto continua a effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire

l’indennità di maternità e, in caso di flessibilità, verifica:

1) che la data di inizio del congedo di maternità, comunicata dalla lavoratrice nella domanda

telematica di congedo di maternità, sia all’interno dell’arco temporale dell’ottavo mese di

gravidanza;

2) l’assenza di un periodo di malattia durante il periodo di flessibilità del congedo di

maternità;

3) l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’ottavo mese digravidanza;

4) l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di

lavoro e ambientali pregiudizievoli;

5) l’effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità con flessibilità al fine

del riconoscimento dell’indennità.

Astensione posticipata

Le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Le attestazioni mediche non devono più essere prodotte all’INPS,ma solamente al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.