Accordo con datore? Via la diffida accertativa per crediti patrimoniali

La Corte di Cassazione con ordinanza 23744 del 29 luglio 2022 ha specificato che la diffida accertativa – non opposta o confermata dal Comitato regionale – è atto di natura amministrativa, idoneo ad acquisire valore di titolo esecutivo senza determinare, tuttavia, il passaggio in giudicato dell’accertamento in essa contenuto, sempre contestabile.

La vicenda ha ad oggetto un giudizio promosso da una Srl in opposizione all’esecuzione intrapresa da un lavoratore, a seguito di diffida accertativa per crediti patrimoniali degli ispettori del lavoro.

I giudici di merito avevano accolto l’impugnazione della società dopo aver evidenziato che la diffida accertativa è un atto di natura amministrativa formatosi stragiudizialmente e perciò insuscettibile di passare in giudicato.

Contestualmente, avevano ritenuto fondata l’eccezione con la quale la Srl aveva dedotto che il dipendente aveva sottoscritto un accordo con la datrice di lavoro e, ricevuta una somma, aveva rinunciato a ulteriori pretese.

Secondo il lavoratore, per contro, la diffida accertativa della direzione provinciale del lavoro era passata in giudicato e dunque non era impugnabile.

La disposizione di cui al d.lgs 124/2004 – ha ricordato la Corte – prevede che laddove le Direzioni del lavoro riscontrino, nell’ambito della loro attività di vigilanza, delle inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

Dopo che la diffida è notificata al datore di lavoro, questi può, nel termine di trenta giorni, promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se, in tale sede, se viene raggiunto un accordo, la diffida perde efficacia.

Alternativamente, parte datoriale può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida e, in ogni caso, il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non escludono che l’interessato possa contestare in giudizio l’esistenza del diritto in essa riportato.