Omesso versamento delle trattenute previdenziali: quali sanzioni si applicano

L’INPS, nel messaggio n. 3516 del 2022, ha fornito indicazioni in merito al reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali e alle relative sanzioni applicabili. L’Istituto ha specificato il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 e per gli atti di accertamento della violazione già notificati. In particolare, le ordinanze-ingiunzione in corso di emissione o emesse e non notificate alla data del 27 settembre 2022 dovranno prevedere l’irrogazione di una sanzione amministrativa determinata tenendo conto dell’importo delle ritenute omesse e delle eventuali reiterazioni della violazione. Un prospetto può essere di aiuto.

La data del 6 febbraio 2016 costituisce il discrimine fra i due regimi sanzionatori applicabili al reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali conseguente all’entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 che ha parzialmente depenalizzato il predetto reato.

Omesso versamento e regimi sanzionatori

L’INPS prende atto del contenzioso, anche giudiziario, sorto a seguito della controversa applicazione della normativa introdotta nel 2016 e con il messaggio  fornisce la lettura aggiornata dei regimi sanzionatori applicabili nei diversi regimi intertemporali.

Si ricorda che l’art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8/2016 ha sostituito il testo dell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638/1983 disponendo che l’omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, ci si limita (si fa per dire!!) ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Purtuttavia, il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

I chiarimenti dell’INPS

Innanzitutto, l’Istituto chiarisce che nell’ambito del procedimento di cui sopra non è applicabile per tutta una serie ragioni l’art. 16 della legge n. 689/1981 che consentirebbe il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta:

– la previsione normativa dell’art. 3 ha carattere di specialità;

– nel relativo procedimento sanzionatorio le disposizioni della legge n. 689/1981 si osservano “in quanto applicabili”;

– il pagamento della sanzione in misura ridotta, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, è incompatibile con il termine (tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento della violazione) entro il quale è ancora possibile effettuare il versamento delle ritenute con effetto estintivo del procedimento sanzionatorio;

– la misura della sanzione ridotta determinata in euro 16.666 comporta l’impossibilità di irrogare una sanzione amministrativa di importo inferiore a essa e, in conseguenza, di graduare la stessa a partire dalla misura minima edittale di 10.000 euro, prevista dalla norma.

Per la misura della sanzione applicabile e per definire la relativa procedura occorre pertanto distinguere fra le violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 alle quali si applica il regime sanzionatorio intertemporale di cui agli art. 8 e 9 dello stesso D.Lgs. n. 8/2016 che consente per le violazioni interessate da procedimenti penali non ancora definiti il pagamento delle sanzioni in misura ridotta pari alla “metà della sanzione”.

Peraltro, l’art. 9, comma 5, consente di applicare le disposizioni di cui all’art. 16, L. n. 689/1981, che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, se più favorevole di quella pari alla metà della sanzione. Ne consegue che gli atti riferiti alle mensilità oggetto di segnalazione da parte delle Strutture territoriali ai competenti Uffici giudiziari, per effetto della previsione di depenalizzazione e sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuto irrevocabile, sono stati restituiti all’autorità amministrativa.

Per gli atti di accertamento della violazione già notificati, sarà comunicato agli interessati l’importo della sanzione rideterminata con l’avvertimento che il procedimento sanzionatorio sarà estinto se, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il responsabile effettuerà il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione indicata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall’articolo 16 della legge n. 689/1981.

Le ordinanze-ingiunzione in corso di emissione o emesse e non notificate alla data del 27 settembre 2022 dovranno prevedere l’irrogazione di una sanzione amministrativa determinata tenendo conto dell’importo delle ritenute omesse e delle eventuali reiterazioni della violazione come risulta dal prospetto allegato al messaggio n. 3516 in commento (che si riporta in calce).

Per le ordinanze-ingiunzione già regolarmente notificate e non opposte, le Sedi provvederanno in autotutela a rettificare l’importo della sanzione irrogata con l’ordinanza-ingiunzione.

Tabella importi sanzione amministrativa con rieterazione
a)b)c)d)e)f)
AnnualitàTT+1T+2T+3T+4T+5
Importo sanzioneimporto ritenute omesse x 1,2importo ritenute omesse x 1,2 + importo ritenute omesse x 0,5importo ritenute omesse x 1,2 + importo ritenute omesse x 1importo ritenute omesse x 1,2 + importo ritenute omesse x 1,5importo ritenute omesse x 1,2 + importo ritenute omesse x 2importo ritenute omesse x 1,2 + importo ritenute omesse x 4
colonna a) – indica la misura della sanzione amministrativa che è pari al valore dell’importo delle ritenute moltiplicato per il coefficiente 1,2.
colonna b), c), d), e), f) indicano la misura della sanzione in caso di reiterazione che è pari all’importo delle ritenute omesse moltiplicato per il coefficiente 1,2 a cui va sommato l’importo delle ritenute omesse moltiplicato per il coefficiente da 0,5 a 4 in relazione alla reiterazione nei cinque anni successivi alla commissione della violazione.
colonne da a) / f) – se la misura della sanzione amministrativa, determinata secondo il criterio indicato in ciascuna colonna della tabella, sia pari ad un importo inferiore a euro 10.000 ovvero superiore a euro 50.000, la sanzione sarà irrogata rispettivamente nella misura di euro 10.000 e di euro 50.000.