Inail, norme di progettazione per la sicurezza antincendio

Con notizia del 18 ottobre 2022, l’Inail ha pubblicato il volume sulle norme di progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Il volume – realizzato con la collaborazione tra l’Inail e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza antincendio.

Nello specifico, l’Inail offre una panoramica aggiornata della disciplina, in seguito all’emanazione dei seguenti decreti ministeriali:

  • decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante “Controlli”, per la manutenzione di impianti e attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
  • decreto ministeriale 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
  • decreto ministeriale 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Tali decreti hanno definitivamente superato lo “storico” decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, il quale ha rappresentato, per oltre 20 anni, il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

In considerazione della vastità della tematica, la pubblicazione dei predetti decreti ha l’obiettivo di:

  • semplificarne la lettura e le relative modalità di applicazione da parte degli utilizzatori;
  • facilitarne la gestione in occasione di aggiornamenti futuri.

Altresì, il volume in oggetto riporta le indicazioni di tipo pratico, ovvero fornisce un’analisi dettagliata di due casi di studio, rispettivamente:

  • ad un luogo di lavoro a basso rischio d’incendio, attività che occupino non più di 100 addetti e non si detengano o trattino materiali/sostanze combustibili in quantità elevate.
  • ad un luogo di lavoro a non basso rischio d’incendio.

NOTA BENE: La valutazione del rischio incendio deve essere effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro, individuando: i pericoli di incendio; la descrizione del contesto e dell’ambiente circostante; il numero degli occupanti; la quantità di sostanze/materiali presenti e utilizzati; l’individuazione dei beni esposti al rischio; la valutazione delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti; la descrizione delle misure per eliminare o ridurre i rischi.

La valutazione del rischio incendio, a prescindere dal settore e dal numero di addetti, è obbligatoria in tutte le attività soggette alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.