Sinistro con mezzo aziendale senza violare norme antinfortunistiche: datore assolto

La Corte di Cassazione con sentenza 31478 del 23 agosto 20220 ha statuito che il datore è da assolvere se il sinistro che ha coinvolto il terzo è avvenuto in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa ma senza violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Annullata, dalla Cassazione, la condanna penale impartita al legale rappresentante di una Srl, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della medesima società e al preposto con funzioni di Capo Servizio, ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo.

Gli stessi erano stati accusati di avere cagionato la morte di una donna, travolta da un automezzo aziendale condotto da un dipendente dell’impresa.

I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto applicabile la normativa antinfortunistica, di cui al TU sulla sicurezza del lavoro, sull’assunto che il luogo ove era avvenuto il sinistro dovesse considerarsi “luogo di lavoro” e che le disposizioni rivolte alla tutela dei lavoratori dovessero estendersi all’incolumità dei terzi presenti sul luogo di lavoro.

A fronte, quindi, della sussistenza del nesso di causalità fra la violazione di norme di prevenzione e il sinistro occorso al terzo doveva ritenersi sussistere la penale responsabilità del soggetto che rivestiva la posizione di gestore del rischio.

La Corte territoriale, inoltre, aveva escluso che il comportamento della persona offesa, consistito nel camminare, al centro della strada, dietro al mezzo compattatore e voltando le spalle al medesimo, e la sua asserita incapacità di udire il segnalatore acustico – a causa dell’ipoacusia che la affliggeva – e probabilmente anche di vedere adeguatamente, per problemi di vista, potesse costituire evento interruttivo nel nesso causale fra l’evento morte e la condotta degli imputati.

Gli Ermellini hanno evidenziato che il sinistro era avvenuto “in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa”, ma non con “violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro”, perché il rischio concretizzatosi si poneva al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro, inerendo piuttosto alla circolazione stradale ed essendosi realizzato un evento dipeso dalla presenza di più utenti su un tratto stradale, cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo.

Da qui l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata “perché gli imputati non hanno commesso il fatto”.