Bonus 150 euro lavoratori dipendenti: pubblicato il nuovo modello di autocertificazione

L’INPS, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il messaggio n. 3806 del 2022 ha reso noto il modello di autocertificazione utilizzabile per ottenere il bonus 150 euro previsto dal decreto Aiuti ter.
A chi spetta l’indennità una tantum

L’indennità una tantum pari a 150 euro prevista dal decreto Aiuti ter (art. 18, comma 1, del D.L. n. 144/2022) viene erogata in favore delle seguenti categorie di soggetti:

– lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori domestici

– beneficiari di naspi e dis-coll

– beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola

– titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuative

– lavoratori beneficiari nel 2021 di indennità covid-19

– lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti

– lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo

– lavoratori autonomi privi di partita iva

– incaricati alle vendite a domicilio

– nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza

– lavoratori autonomi e professionisti

Una tantum in busta paga

Il bonus 150 euro una tantum sarà erogato:

– in busta paga a novembre ai lavoratori dipendenti (senza bisogno di fare domanda ma con autocertificazione al datore di lavoro)

– con pagamento diretto dall’INPS per i lavoratori domestici e i lavoratori agricoli a termine.

Deve trattarsi di lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore all’importo di 1.538 euro, a patto che non siano titolari ad altro titolo della stessa indennità. Proprio per questa ragione è necessario che i lavoratori producano una apposita dichiarazione di responsabilità da consegnare ai datori di lavoro.

N.B. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che danno diritto alla contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS.

Procedura operativa

Fase 1 – Accertamento requisiti di spettanza.

Fase 2 – Raccolta delle autocertificazioni dai lavoratori dipendenti.

Preleva il fac-simile per l’autocertificazione in formato pdf

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 Io sottoscritto/a Cognome …………………………………………………… Nome …………………………………………………… Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF …………………………………………. in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022 DICHIARO -di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022; – di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; – di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta; – che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità; – di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata. Allego copia del documento di identità. Data ……………………… Firma…………………….

Fase 3 – Esposizione in denuncia contributiva

Le somme erogate con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 sono portate a conguaglio dal datore di lavoro con la denuncia UniEmens che sarà trasmessa telematicamente entro il 31 dicembre 2022.

In presenza di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell’INPS, l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

N.B. L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

A) Flusso UniEmens

Nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, il datore di lavoro indicherà, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “InfoAggcausaliContrib”, i seguenti elementi:

– “CodiceCausale” “L033”;

– “IdentMotivoUtilizzoCausale” “N”;

– nell’elemento “AnnoMeseRif” “2022/11”;

– nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo da recuperare.

B) Sezione PosPA del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di novembre 2022 l’elemento “RecuperoSgravi” indicando:

– nell’elemento “AnnoRif” l’anno 2022;

– nell’elemento “MeseRif” il mese 11;

– nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “44”;

– nell’elemento “Importo” l’importo da recuperare pari a 150 euro.

C) Sezione PosAgri del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022, nelle denunce “PosAgri” del mese di riferimento delle competenze di novembre 2022, valorizzeranno in “DenunciaAgriIndividuale” l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “X”

Per gli elementi “TipoRetribuzione” che espongono il predetto “CodiceRetribuzione” “X” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento “Retribuzione” con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

Il codice retribuzione “X” può essere valorizzato esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato, stante l’inapplicabilità dell’istituto della compensazione per gli operai agricoli a tempo determinato.