Sanzioni amministrative tributarie non trasmissibili agli eredi

La Corte di Cassazione con sentenza 25315 del 24 agosto 2022 ha precisato che l’’obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie non si trasmette agli eredi. Difatti, diversamente dalle sanzioni civili, che si sostanziano in sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l’obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l’inadempimento, le sanzioni amministrative e quelle tributarie hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale.

Rientra, quindi, nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro.

A questa scelta si ricollega anche il regime applicabile per quanto riguarda la trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità.

Nella vicenda esaminata, la Suprema corte ha accolto il motivo di doglianza con cui gli eredi di una contribuente avevano lamentano l’error in iudicando in cui era incorsa la CTR nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non aveva motivato sull’invocata questione dell’intrasmissibilità delle sanzioni tributarie.

Nella specie, costituiva dato pacifico in causa il fatto che la controversia promossa dalla contribuente in opposizione di una cartella esattoriale era stata proseguita dai figli, quali eredi della medesima.

Alla luce, quindi, di quanto disposto dall’art. 8 del citato Decreto, l’obbligazione al pagamento delle sanzioni per violazioni tributarie non spettava loro, non essendosi trasmessa in via di successione.

Ne discendeva, quanto alle sanzioni, l’annullamento della cartella di pagamento impugnata.