Licenziamento: comunicazione al lavoratore anche in forma indiretta

La  Corte di Cassazione  con ordinanza 24391 del 5 agosto 2022 ha precisato che la volontà del datore di lavoro di procedere con il licenziamento può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara.

In tema di forma del licenziamento, difatti, l’art. 2 della legge 604/1996   esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione.

Non sussiste, quindi, per il datore l’onere di adoperare formule sacramentali.

La Corte ha quindi rigettato le doglianze avanzate da un dipendente pubblico contro la decisione con cui la Corte d’appello aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra lo stesso e l’ente datore di lavoro.

L’uomo, a seguito di infarto al miocardio, era stato dichiarato dalla Commissione medica non idoneo permanentemente al servizio, in modo assoluto.

Da qui l’emanazione di Determinazione Dirigenziale con cui il rapporto di lavoro veniva risolto per l’assoluta e permanente inidoneità al servizio come dipendente della pubblica amministrazione.

Mentre il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato il licenziamento inefficace, qualificandolo come orale, la Corte territoriale aveva ritenuto, per contro, che il recesso fosse avvenuto in forma incontestabilmente scritta.

Anche se non era stato dimostrato il fatto storico della comunicazione della determina al dipendente era stato provato che quest’ultimo ne aveva avuto conoscenza, avendo lo stesso dichiarato di averne acquisito copia informalmente, presso gli uffici dell’amministrazione.

Il licenziamento, pertanto, era efficace, sussistendo i requisiti della forma scritta e della conoscenza da parte del destinatario.

La Sezione lavoro della Cassazione ha aderito a tali conclusioni, ritenendo non condivisibile la tesi difensiva secondo cui la determina dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere in ogni caso comunicata in copia conforme ed in originale all’interessato, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde.

Richiamando il disposto di cui all’art. 2 della legge sui licenziamenti individuali, la Corte ha evidenziato che se è vero che la norma si riferisce a “comunicazione in forma scritta”, così comprendendo in un’unica nozione la forma scritta del documento e la ricezione del documento stesso, appunto scritto, da parte del destinatario, ciò che si esige, a pena di inefficacia, è che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, senza che siano prescritte modalità specifiche di comunicazione.