Agricoltura: le misure in favore dell’autoimprenditorialità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2022, il decreto 20 luglio 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante le misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura.

In particolare, le agevolazioni previste dal decreto si applicano:

a) alle microimprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

2) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;

3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i diciotto ed i quarantuno anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto ed i quarantuno anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;

4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;

5) avere sede operativa nel territorio nazionale;

b) alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

L’impresa cedente deve essere iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avere partita IVA e il legittimo possesso dell’azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.

Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

Agevolazioni concedibili

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;

b. miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché’ non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione europea;

c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.

Istruttoria delle domande

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate a ISMEA e devono indicare:

– il nome e le dimensioni dell’impresa, specificando il requisito soggettivo posseduto,

– la descrizione e l’ubicazione del progetto,

– l’elenco delle spese ammissibili,

– l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto.

Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell’iniziativa.

Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. All’esito del procedimento istruttorio, ISMEA delibera, dandone comunicazione agli interessati, l’ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda.