Nulla la notifica dell’accertamento a società incorporata

La Corte di cassazione con  sentenza n. 21970 pronunciata il 30 luglio  2022 conferma il contenuto della pronuncia dei giudici della CTR che aveva ritenuto nulla la notifica dell’atto di accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti di una società risultata inesistente a seguito della fusione per incorporazione.

Contro la sentenza della CTR la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’erronea invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento alla società incorporata.

I giudici di Piazza Cavour, rappresentano come sia accertato che la notifica dell’avviso erariale è stato effettuato alla società in data successiva all’incorporazione.

Sulla base di ciò, è pacifico che la società oggetto di un’operazione di incorporazione viene estinta. A seguito dell’estinzione, la notifica della cartella di pagamento relativa all’incorporata estinta va eseguita nei confronti dei soci anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società.

Infatti, con l’estinzione della società si ha un fenomeno di tipo successorio per il quale le obbligazioni dell’ente si trasferiscono in capo ai soci che ne possono rispondere in modo limitato od illimitato.

Sul punto l’orientamento più recente – che supera quello per cui la legittimazione attiva e passiva della società incorporata non viene meno a seguito della fusione, salva la cancellazione dal registro delle imprese – afferma che la legittimazione processuale sia da ascrivere alla incorporante; dunque il soggetto incorporato, estinto, non ha titolo a ricevere la notifica.

Pertanto viene rigettato il ricorso delle Entrate in quanto è nulla la notificazione dell’avviso di accertamento ad una società già estinta, che risulta cancellata a seguito di incorporazione.