Giornalisti: cumulo pensioni e redditi da lavoro

L’INPS, nel messaggio n. 4213 del 22 novembre 2022, fornisce chiarimenti sul peculiare regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, prodotti in Italia e all’estero, e sui conseguenti obblighi dichiarativi relativamente ai titolari di:

– trattamenti di invalidità;

– pensione anticipata;

– pensione anticipata lavoratori precoci.

Trattamenti di invalidità

A decorrere dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario. Sull’importo della prestazione risultante a seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335/1995, si applica, per la sola quota eventualmente eccedente il trattamento minimo, il regime di incumulabilità con i redditi da lavoro.

Le quote delle pensioni e degli assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo, non sono cumulabili con i redditi da lavoro:

– dipendente, nella misura del 50 per cento, fino a concorrenza dei redditi stessi;

– autonomo, nella misura del 30 per cento, fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.

Dichiarazione del pensionato

Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendenteva tenuto presente che il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e il datore di lavoro ha l’obbligo di detrarre dalla retribuzione una somma, pari all’importo della quota di pensione non dovuta per incumulabilità, e di versarla all’Istituto.

Per l’applicazione dell’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo la dichiarazione a preventivo 2022 potrà essere resa mediante una domanda di ricostituzione reddituale.

Dichiarazione del pensionato

A fare data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento (periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata in argomento, è richiesto che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa. Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.