Fringe benefits: le misure fiscali per il welfare aziendale

Con la circolare n. 29 del 28 novembre 2022, Assonime ha fornito indicazioni sui redditi di lavoro dipendente e le misure fiscali per il welfare aziendale.

In particolare la circolare analizza le previsioni contenute:

– nell’art. 12, D.L. n. 115/2022, che ha previsto per il periodo di imposta 2022 l’innalzamento a 600 euro della soglia di esenzione stabilita per i fringe benefits assegnati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, sia la possibilità che il datore di lavoro anticipi e/o rimborsi in esenzione d’imposta le spese sostenute dai dipendenti per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

– nell’art. 3, D.L. n. 176/2022, che ha innalzato ulteriormente a 3.000 euro la soglia di esenzione dei fringe benefits per il 2022.

Queste misure di sostegno sono dovute al protrarsi degli effetti economici negativi della pandemia da Covid-19 e alla crisi delle materie prime e del settore energetico, aggravata dal conflitto tra Russia e Ucraina.

Con la circolare n. 35/E del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una interpretazione restrittiva, in base alla quale i 600 euro dell’importo esente configurerebbero una soglia e non una franchigia. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che in merito al bonus carburante se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Assonime, invece, evidenzia che la formulazione normativa è posta in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, per cui l’ipotesi di superamento della soglia di 600 euro non avrebbe dovuto annullare il beneficio, ma solo comportare l’imponibilità della quota eccedente 600 euro.

Le novità del decreto Aiuti quater

Il decreto Aiuti quater ha risolto il problema interpretativo innalzando la soglia esente a 3.000 euro e precisando che la deroga all’art. 51, comma 3, riguarda solo la prima parte del terzo periodo.

In tal modo si chiarisce che l’importo esente è incrementato fino a 3.000 euro e che il superamento di tale soglia porta all’integrale tassazione dei fringe benefits.

Assonime evidenzia che l’innalzamento a 3.000 euro della soglia per il 2022 dell’importo dei fringe benefits esenti assorbe eventuali “splafonamenti”.

Dal punto di vista soggettivo la detassazione può essere fruita da tutti i dipendenti, del settore pubblico e privato, e dovrebbe riguardare anche i familiari di cui all’art. 12 TUIR.

Dal punto di vista oggettivo la normativa ricomprende tra i fringe benefits anche le fattispecie del pagamento o del rimborso in denaro da parte del datore di lavoro delle utenze domestiche del dipendente.

Ovviamente, in tal caso opera il principio di cassa allargato per cui si considerano percepiti nell’anno 2022 anche le somme che saranno erogate e/o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2023.