Buoni acquisto multiuso senza esterometro

I dati relativi agli acquisti fuori campo Iva, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni corrispettivi multiuso acquistati da soggetti esteri, non vanno comunicati con l’esterometro, non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.

Il chiarimento è stato reso dall’Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello 579/2022.

Una società che opera nel settore del welfare aziendale e che è solita effettuare acquisti qualificabili come buoni corrispettivo “multiuso”, ai sensi dell’art. 6-quater del DPR 633/72, chiedeva se devono essere comunicati gli acquisti da fornitori esteri fuori campo Iva, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni corrispettivo multiuso.

Buoni corrispettivo multiuso, irrilevanza dell’acquisto ai fini dell’esterometro

Nella risposta 579 del 30 novembre 2022, l’Agenzia richiama le indicazioni della circolare 26/E/2022, in cui è stato sottolineato che ai fini dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

  • è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

Tale interpretazione deve essere confermata, fermo restando, alla luce delle modifiche in ultimo recate dall’articolo 12 Dl n. 73/2022, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore a 5mila euro, comprensivo dell’eventuale imposta.

Da notare che seppure l’assenza di rilevanza territoriale dell’operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell’esterometro (salvo si tratti di acquisti di valore inferiore a 5mila euro), un’“operazione” deve comunque sussistere.

NOTA BENE: Si deve essere, quindi, in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (di cui sia parte un soggetto passivo d’imposta residente o stabilito in Italia).

Tale presupposto non si ritrova nel caso di specie, che riferendosi al mero trasferimento di buoni corrispettivo c.d.”multiuso”non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi.

ATTENZIONE: Il puro trasferimento (acquisto, nel caso di specie) del buono “multiuso” non ha rilevanza ai fini IVA, al pari di una cessione di denaro o di crediti in denaro.

Di qui, la conclusione delle Entrate secondo cui tutti i trasferimenti precedenti al riscatto del voucher non rilevano, non dovendosi comunicare neppure l’acquisto dal fornitore estero finché il buono multiuso non è riscattato.