Fondo amianto porti: all’INAIL le domande di accesso

L’Inail con circolare 13 del 2 dicembre ha precisato che per gli anni 2021 e 2022 le prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell’amianto, erogate in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti, possono essere richieste presentando domanda all’INAIL entro e non oltre il 16 gennaio 2023.

L’articolo 4, comma 6-bis, della legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 ha incrementato la dotazione finanziaria di altri 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (e che ne costituisce il limite massimo di spesa) ed esteso l’accesso al fondo anche da parte delle Autorità di sistema portuale.

Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo per gli anni 2021 e 2022 sono state definite con il decreto 30 settembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Al Fondo per le vittime dell’amianto possono accedere sia gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 (o come individuati dagli articoli 536 e seguenti del codice civile) e destinatari di un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, sia le autorità di sistema portuale tenute a risarcirli.

L’INAIL fa presente che le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020 e quelle per l’anno 2022 le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021.

Le domande vanno presentate entro il 16 gennaio 2023 (ossia 60 giorni dal 17 novembre 2022, data di pubblicazione del decreto 30 settembre 2022) osservando le seguenti istruzioni:

1) gli eredi dei lavoratori deceduti devono compilare il modulo Domanda Erede lavoratore deceduto e trasmetterlo all’INAIL – Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’INAIL – Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00141 Roma, allegando copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale;

b) le Autorità di sistema portuale devono compilare il modulo Domanda Autorità di sistema portuale e trasmetterlo all’INAIL – Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it, allegando la copia autentica delle sentenze esecutive e/o dei verbali di conciliazione giudiziale e la quietanza dell’avvenuto pagamento, integrale o parziale, pagamento di quanto dovuto agli eredi.

ATTENZIONE: La domanda può essere presentata congiuntamente dagli eredi e dall’autorità portuale solo in caso di risarcimento parziale del danno quantificato in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale.

Gli eredi devono dare comunicazione dell’invio della domanda all’INAIL all’impresa debitrice, contestualmente alla presentazione della stessa e conservarne la ricevuta.

Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle autorità di sistema portuale.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, adottata entro 60 giorni dal 16 gennaio 2023, verrà stabilito l’importo della prestazione da erogare, nel rispetto limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione al Ministero del lavoro dei dati sulle domande ammesse e su quelle respinte e degli altri dati di natura finanziaria, in mancanza di rilievi ministeriali, l’INAIL comunica agli eredi e alle imprese tenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali l’esito della domanda e l’ammontare delle risorse erogabili.

L’impresa può richiedere l’erogazione della prestazione entro e non oltre 30 giorni dell’avvenuta comunicazione tramite PEC previa dimostrazione, tramite quietanza, dell’avvenuto integrale pagamento a favore degli eredi.

In caso di liquidazione in misura parziale dall’impresa agli eredi, l’lNAIL provvede prioritariamente al pagamento delle somme eventualmente ancora erogabili agli eredi.

Per le Autorità di sistema portuale che hanno liquidato integralmente gli eredi è prevista l’erogazione diretta della prestazione del Fondo, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione al Ministero.