STP. Studio notai sulla partecipazione dei soci professionisti
Un nuovo studio del Consiglio Nazionale del Notariato – 106/2022 approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 26 ottobre 2022 – si occupa della tematica della partecipazione dei soci professionisti di STP.
Nel documento, è richiamato il contrasto interpretativo rilevato in dottrina e giurisprudenza relativamente alla presenza minima, nelle predette STP, dei soci professionisti.
Viene menzionata, sul punto, la posizione adottata dall’AGCM secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei 2/3 “per teste” e “per quote di capitale” – di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), della Legge 183/2011 – non devono essere considerati cumulativi.
Tale condivisibile lettura consentirebbe ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STP e le relative spinte pro-concorrenziali.
In base all’interpretazione che allo stato attuale può ritenersi preferibile – si legge nel testo dello Studio – “nulla impedisce la costituzione di una s.t.p. partecipata, ad esempio, da un professionista iscritto all’albo e da uno o più soci investitori o per finalità di investimento o per prestazioni tecniche, purché il primo disponga della maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.
A seguire, lo Studio del CNN si sofferma sulle previsioni statutarie in tema di voto dei professionisti, facendo riferimento ai possibili strumenti utilizzabili, per ciascun modello sociale, per garantire ai soci professionisti di esercitare il controllo della società, anche nella situazione in cui, nella compagine societaria, essi siano in numero inferiore ai due terzi e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai due terzi.
Ciò che conta nelle STP – precisano i notai – è che ai professionisti venga garantita la possibilità di esercitare un potere “dominante” almeno in ordine a tutte le decisioni che possano direttamente o indirettamente influire sull’espletamento dell’attività professionale (criteri di ripartizione degli incarichi, scelta di collaboratori e ausiliari, politica di determinazione dei compensi, modalità di esecuzione della prestazione).
Per finire, viene esaminata la tematica del controllo dei professionisti sull’amministrazione della società, in mancanza di una norma che imponga agli stessi di assumere l’incarico di amministratori.
Sono indicati, in proposito, diversi strumenti che l’autonomia statutaria può utilizzare per garantire ulteriormente i soci professionisti nell’adozione di scelte strategiche idonee ad incidere sullo svolgimento dell’attività professionale, oggetto della STP.
L’elaborato, esemplificativamente, evidenza che in caso di Snc, “si potrebbe adottare la regola dell’amministrazione a maggioranza di cui all’art. 2258, comma 2, c.c., riconoscendo ai soci professionisti i due terzi dei voti nelle decisioni relative al compimento di determinati atti, oppure si potrebbe addirittura escludere i non professionisti dall’incarico di amministratori“.
O ancora, nell’ipotesi di Sas, “la preoccupazione del legislatore di dare “maggior peso” al socio professionista nelle scelte decisionali potrebbe essere soddisfatta mediante l’attribuzione a questi della qualità di accomandatario”.