Nuova Sabatini: dal 1° gennaio 2023 la presentazione delle domande

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 che disciplina i termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi relativi alla nuova Sabatini.

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:

– sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, oppure nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;

– sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

– non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;

– non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’articolo 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’articolo 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’articolo 2 del regolamento GBER.

Le imprese di devono avere al momento della presentazione della domanda la sede legale o una unità locale in Italia.

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative.

Investimenti ammissibili

Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, i programmi d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento ABER:

a) articolo 14 – Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;

b) articolo 17 – Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i programmi d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento FIBER:

a) articolo 26 – Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;

b) articolo 28 – Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca;

c) articolo 31 – Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;

d) articolo 41 – Aiuti alle misure di commercializzazione;

e) articolo 42 – Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, i programmi d’investimento devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del regolamento stesso:

a) creazione di un nuovo stabilimento;

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

– l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Il programma d’investimento, unitariamente considerato, deve essere avviato in data alla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, della domanda di accesso al contributo al soggetto finanziatore, pena la revoca totale delle agevolazioni.

Agevolazioni concedibili

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;

b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.

Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell’articolo 14 del regolamento ABER:

– 50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;

– 40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

Nei casi indicati dal comma 13 dell’articolo 14 del regolamento ABER, le sopra indicate aliquote possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l’intensità massima dell’aiuto non superi il 90%.

Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014, che prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile.

Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti 8.3 e 8.4, le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell’articolo 17 del regolamento GBER, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:

a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore in percentuale dell’aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione richiesta, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione.

La domanda di agevolazione deve essere compilata, pena l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” disponibile nella piattaforma. Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, sarà disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche.

Il Ministero comunicherà l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° gennaio 2023.