Impugnativa di più atti con unico ricorso: come si determina il contributo unificato?

La Corte di Cassazione con ordinanza 29998 del 13 ottobre 2022 ha statuito che in caso di impugnazione di più atti tributari mediante un unico ricorso, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.

La Corte ha rigettato il ricorso promosso di due contribuenti che si erano opposti alla decisione della CTR confermativa di tre inviti di pagamento, emessi nei loro confronti per il recupero dei contributi unificati dovuti in relazione a due giudizi, iscritti a ruolo innanzi alla CTP.

I ricorrenti avevano dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 13 del dpr 155/2002 , lamentando che il valore della causa, ai fini del pagamento del CU, doveva essere individuato in relazione al complessivo valore delle cartelle, laddove i contributi richiesti erano stati liquidati considerando separatamente il valore di ciascun atto impugnato, e questo benché fossero stati giudizialmente contestati in modo congiunto.

In tale contesto, i due contribuenti avevano anche sollevato questione di legittimità costituzionale dei predetti articoli, relativamente all’applicazione del contributo unificato nell’ipotesi di ricorso cosiddetto “cumulativo”, vale a dire contro più atti impositivi, in base a valore dei singoli atti o del loro complessivo valore.

Tale questione, con cui si lamentava un asserito contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, è stata giudicata dalla Suprema corte come manifestamente infondata.

Sul punto, gli Ermellini hanno ribadito il principio secondo cui, in caso di ricordi tributari cumulativi il CU deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato.

Ciò, per come disposto dall’art. 12, comma 5, del  d.lgs 546/1992 ratione temporis applicabile prima della riforma di cui al d.lgs 156/2015   – secondo cui per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato – introduttivo di una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio al codice di procedura civile.