Tax credit energia e gas di ottobre e novembre 2022: codici tributo

L’Agenzia  delle Entrate con la circolare 73 del 13 dicembre 2022 ha fornito informazioni relative ai codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei  crediti d’imposta energia  e gas acquistati dai cessionari.

Con il Dl n. 144/2022 – articoli 1 e 2 – è stato istituito un credito d’imposta a favore delle imprese per compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022  nonché per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.

Detti tax credit possono:

essere utilizzati in compensazione

oppure

ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Con riferimento ai beneficiari originari, la risoluzione agenziale n. 54/2022 ha attivato i relativi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta. Successivamente, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 450517 del 6 dicembre 2022 ha esteso le disposizioni sulla cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici, previste dal provvedimento del 30 giugno 2022 prot. 253445, alle spese sostenute nel quarto trimestre 2022.

Ora, con nuova risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha fissato i seguenti codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24:

“7733” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

 “7734” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

 “7735” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

“7736” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

“7737” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

Tali codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Va ricordato che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione per i quali i cessionari abbiano trasmesso all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione

In sede di lavorazione dei modelli ricevuti, l’Agenzia effettuerà i controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto dell’F24.