Lavoratori sportivi subordinati, calcolo dei premi INAIL

Scatta dal 1° gennaio 2023, con l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, l’obbligo assicurativo verso l’INAIL per i lavoratori sportivi dipendenti. A ricordarlo è il  decreto del ministero del lavoro e de delle politiche sociali del 2 novembre 2022 pubblicato lo scorso 16 dicembre nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro.

L’atteso decreto interministeriale, attuativo del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante norme di riforma dello sport, definisce, inoltre, le retribuzioni e i riferimenti tariffari da prendere in considerazione ai fini della determinazione del premio assicurativo a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 dispone l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, per i lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai datori di lavoro di cui all’art. 9 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965).

NOTA BENE: In via generale, sono considerati ai fini assicurativi “datori di lavoro” le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali che occupano persone soggette all’assicurazione INAIL nonché tutti gli altri soggetti indicati all’articolo 9 citato.

Lo stesso articolo 34, comma 1 affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità delegata in materia di sport, la definizione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Il comma 2 dispone, infine, che, dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (i.e. 1° gennaio 2023), le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta (articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).

Lavoratori subordinati sportivi: retribuzione e tariffe

Con decreto 21 novembre 2022, che fa seguito alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL 10 ottobre 2022, n. 250, sono state stabilite le retribuzioni e le voci di tariffa da applicare ai lavoratori subordinati sportivi dal 1° gennaio 2023 per calcolare il premio assicurativo dovuto all’INAIL.

Più nel dettaglio, il decreto dispone che, ai fini della determinazione del premio di assicurazione, dovrà essere presa in considerazione la retribuzione imponibile dei lavoratori subordinati come individuata ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 1124/1965, salvo quanto stabilito dall’art. 116, comma 3, dello stesso decreto.

Relativamente ai riferimenti tariffari, dal 1° gennaio 2023, dovrà essere classificata:

  • alla voce 0590 della gestione Industria (con la nuova declaratoria: Attività dei lavoratori sportivi) delle tariffe dei premi (decreto interministeriale 27 febbraio 2019) l’attività degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara;
  • alla voce 0610 della gestione Industria delle tariffe dei premi (decreto interministeriale 27 febbraio 2019) l’attività degli istruttori sportivi.

Lavoratori subordinati sportivi: tariffe dei premi dal 1° gennaio 2023

Lavoratori subordinati sportiviTariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019
Atleti Allenatori Direttori tecnico-sportivi Preparatori atletici Direttori di garaVoce 0590 gestione Industria, con la nuova declaratoria: Attività dei lavoratori sportivi
Istruttori sportiviVoce 0610 della gestione Industria

Si attendono ora le istruzioni operative dell’INAIL.