Premio facchini, pescatori e addetti a frantoi: nuove misure per il calcolo

Nella circolare n. 45 del 16 dicembre 2022, l’INAIL comunica che è stata effettuata la revisione dei premi speciali, per le seguenti categorie di lavoratori:

1) facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi;

2) barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;

3) pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative di pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa;

4) persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;

5) pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative;

È stato anche revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni

Premio ordinario dei facchini riuniti in cooperative

Ai fini previdenziali, l’attività di facchinaggio è inquadrata dall’Inps nel settore industria, se è complementare o ausiliaria dell’attività di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

Il settore d’inquadramento è invece terziario se l’attività è svolta indipendentemente dal trasporto (ad esempio, attività di manovalanza o di facchinaggio consistente nello spostamento di materiale di qualsiasi natura, all’interno di stabilimenti o uffici, per magazzinaggio, archiviazione, ristrutturazione, ecc.), anche mediante l’utilizzo di mezzi meccanici.

Nelle tariffe dei premi 2019, le attività di facchinaggio sono classificate al gruppo 9200, sia nella gestione industria che terziario, nelle seguenti voci:

– 9210 Carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrofilotranviarie, marittime e negli aeroporti – Industria tasso 25,07‰, Terziario tasso 29,61‰

– 9220 Carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio. Comprese le eventuali attività di cui al stg. 9210 – Industria tasso 110‰, Terziario tasso 68,41‰

– 9231 Carico, scarico, facchinaggio di ortofrutticoli – Industria tasso 32,95‰, Terziario

tasso 13,68‰

– 9232 Carico, scarico, facchinaggio di qualunque altra merce – Industria tasso 53,48‰, Terziario tasso 30,03‰

-9233 Movimentazione merci nei porti: su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito. Escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220 – Industria tasso 28,19‰, Terziario tasso 16,28‰.

Premio ordinario di barrocciai, vetturini e ippotrasportatori

L’attività dei vetturini è assimilabile ai servizi pubblici, urbani ed extraurbani, per trasporto di persone previsti nella voce 9124. Il relativo tasso medio nella gestione industria è pari al 25‰, nella gestione artigianato al 13,74‰, nella gestione terziario al 19,60‰ e nella gestione altre attività al 12,97‰.

Premio ordinario pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Ai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 non associati in cooperative, continua ad applicarsi il premio speciale pescatori, con riduzione contributiva per la pesca costiera

Premio ordinario delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive

Nella gestione tariffaria industria delle tariffe 2019 è prevista infatti la voce 1431 per l’attività di frangitura e spremitura per la produzione di olio di oliva, comprese le eventuali fasi di purificazione, filtrazione, brillantatura e imbottigliamento, con tasso medio del 26,47‰, nella quale è attualmente assicurata l’attività degli oleifici industriali.

Nella gestione tariffaria artigianato, dove sono assicurati i dipendenti delle aziende artigiane, è prevista la voce 1420 con tasso medio 20,18‰, che comprende, accanto alla lavorazione del latte, ai caseifici e alla produzione di grassi alimentari, la produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione e brillantatura anche limitatamente a singole fasi, compreso l’imbottigliamento.

Allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale

La misura del premio speciale unitario dovuto per ogni allievo è stata stabilita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2016 nella misura di 58,00 euro e dal 2019 è stata aggiornata per l’anno formativo di riferimento in base alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita.

Dall’anno formativo 2023/2024, la nuova misura del premio speciale unitario a carico degli Istituti di formazione e degli Istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è stata rideterminata in 59,78 euro l’anno per ogni allievo.