Milleproroghe, Fondi di solidarietà: 6 mesi in più per adeguarsi alla riforma

È in vigore dal 30 dicembre 2022 il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, noto come decreto milleproroghe 2023. Il decreto legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Le proroghe interessano diversi ambiti.

Con riferimento all’ambito del lavoro privato, il decreto milleproroghe 2023 :

  • estende al 2023 l’operatività della disposizione di cui al decreto semplificazioni fiscali (articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) che, relativamente ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri, affida ai professionisti del lavoro (articolo 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12) e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato il compito (precedentemente degli Ispettorati del lavoro) di verificare l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate;
  • proroga dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore della riforma dello sport e del lavoro sportivo (articolo 51, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Concentriamo l’attenzione sulle proroghe in materia di integrazione salariale, di interesse per datori di lavoro e professionisti.

Fondi di solidarietà

Il decreto Milleproroghe 2023 proroga i tempi di adeguamento dei Fondi di solidarietà alla riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Ad essere nuovamente novellato è il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già oggetto di modifica da parte della citata legge di Bilancio 2022.

La riforma degli ammortizzatori sociali dispone, in particolare, che:

1) a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (articolo 26, comma 7-bis, D.Lgs. n. 148/2015);

2) per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (articolo 27, comma 4-bis, D.Lgs. n. 148/2015);

3) per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26), i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (articolo 27) nonché il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri fondi di solidarietà (articolo 40) assicurano, con riferimento alle causali di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, l’erogazione di un assegno di integrazione salariale corrispondente ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (i.e. importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1) (articolo 30, comma 1-bis, D.Lgs. n. 148/2015).

Nel dettare i tempi di adeguamento alle predette disposizioni, la riforma degli ammortizzatori sociali stabiliva inoltre che i fondi già costituiti fossero tenuti ad adeguarsi alle disposizioni entro il 31 dicembre 2022 (fatto salvo per i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, per i quali il termine di adeguamento alle disposizioni relative all’erogazione dell’assegno di integrazione salariale era fissato al 30 giugno 2023). In mancanza, i datori di lavoro, sarebbero confluiti nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L’art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, al comma 3, modifica le predette disposizioni (articolo 26, comma 7-bis sui Fondi di solidarietà bilaterali, l’articolo 27, comma 4-bis sui Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, articolo 30, comma 1-bis sull’Assegno di integrazione salariale) spostando di 6 mesi in avanti la lancetta dell’orologio della riforma.

Più nel dettaglio, viene prorogato:

  • dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 l’obbligo per i Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi di adeguarsi al nuovo sistema di tutele;
  • dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023, in mancanza di adeguamento dei Fondi, la data da cui i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale.

Trasporto aereo e sistema aeroportuale

Arriva una mini sanatoria per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il decreto Milleproroghe 2023 (articolo 9, comma 5) prevede,infatti, che sono considerate valide, nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l’anno 2023, le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

La prestazione integrativa può essere, in via derogatoria, erogata anche nelle modalità di cui all’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 e pertanto rimborsata dall’INPS all’impresa o conguagliata da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.