Contratto estimatorio: quando si verifica il momento impositivo ai fini IVA

Con la risposta a interpello n. 10 dell’11 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ricorda che il contratto estimatorio è il contratto in base al quale una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

In base alla disciplina codicistica, l’accipiens, pur non essendo proprietario dei beni che riceve, ne acquisisce la disponibilità, potendoli cedere a soggetti terzi e scegliere liberamente le modalità con cui effettuare la vendita, senza che il tradens possa in alcun modo condizionare tale scelta.

Nel momento in cui la vendita si perfeziona, la proprietà del bene passa al terzo acquirente e sorge in capo all’accipiens l’obbligo di pagare al tradens il prezzo.

Qualora i beni rimangano invenduti al termine pattuito invece, l’accipiens può acquisirne la proprietà pagando il prezzo o, in alternativa, riconsegnarli al tradens che, essendo rimasto sempre titolare dei beni, ne riacquisisce la disponibilità.

La disciplina fiscale del contratto estimatorio, per quanto riguarda le imposte dirette, è allineata alle citate disposizioni civilistiche, posto che, a tal proposito, l’art. 109 TUIR stabilisce che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, con la precisazione che ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Per quanto riguarda le imposte dirette, il reddito si considera pertanto conseguito nel momento in cui si verifica ­ ai fini civilistici ­ l’effetto traslativo della proprietà, ovvero nel momento in cui l’accipiens effettua la cessione a terzi dei beni oggetto del contratto o, in alternativa, ”trattiene” per sé il bene alla scadenza pattuita.

Anche ai fini IVA, in deroga alla regola generale prescritta dal comma 1 dell’art. 6 del decreto IVA ­ in base al quale le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della relativa consegna o spedizione ­ il comma 2 prevede che l’operazione si considera effettuata: per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In sostanza, l’imponibilità dell’operazione è rinviata, rispetto al momento di consegna fisica del bene, a quello di rivendita da parte del ricevente o alla scadenza del termine pattuito dalle parti, se inferiore all’anno, oppure ­ non verificandosi alcuna delle predette ipotesi ­ al decorso di un anno dal ricevimento dei beni, fermo restando che non si realizza alcuna acquisizione se i beni vengono restituiti prima della scadenza dei termini convenuti dalle parti.

Ne consegue che, in assenza di vendita a terzi o di restituzione dei beni entro il termine di un anno dalla consegna, nell’ipotesi di contratto estimatorio di durata superiore, la norma fiscale impone l’anticipazione del momento impositivo ai soli fini IVA, benché l’effetto traslativo della proprietà, in base alle disposizioni civilistiche, non abbia ancora avuto luogo.