Lavoro oltre il limite orario, senza riposi né ferie? Il datore deve risarcire

Il Tribunale di Milano  con sentenza 8 agosto 2022 ha chiarito che nel caso in cui un  lavoratore subordinato non ha mai fruito di riposi né di ferie osservando un orario giornaliero eccedente i limiti legali il datore deve risarcire il danno non patrimoniale patito, da liquidare anche in via equitativa.

La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, difatti, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l’interesse del dipendente leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale, sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno.

Inoltre, la previsione di un compenso maggiorato per l’attività prestata in giorno festivo è di per sé irrilevante e non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell’attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo.

Tale ultimo diritto, difatti, deve essere garantito dall’azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale e dall’art. 5 della direttiva 2003/88/CE.

E’ questo il principio richiamato dal Tribunale di Milano, pronunciata in accoglimento della richiesta di risarcimento danni promossa da un lavoratore, contestualmente alla domanda volta all’accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso con un’impresa datrice.

Il giudice di merito ha ritenuto fondata la spiegata domanda risarcitoria, ritenendo assolutamente provato che il deducente non avesse, per tutto il periodo nel quale si era svolto il rapporto di lavoro, mai fruito né di riposi né di ferie, osservando un orario di ben 13 ore giornaliere.

Con riguardo alla quantificazione del danno derivante dalla mancata fruizione del riposo, è stata ammessa la possibilità di procedere in via equitativa, prendendo, a parametro, le disposizioni della contrattazione collettiva di riferimento.

Nella vicenda esaminata, così, il Tribunale ha giudicato equo determinare il risarcimento tenuto conto di una percentuale di circa il 16% della retribuzione base ordinaria per i mancati riposi, per tutti i mesi di durata del rapporto, per un importo pari a 2mila euro.

Il tutto, in considerazione di quanto previsto nell’apposita sezione del CCNL applicabile con riferimento alle maggiorazioni per lavoro straordinario e riposi previsti.