CCNL Servizi assistenziali Anaste Snalv Confsal

Il 27 dicembre 2022 Anaste, Ciu-Unionquadri, Snalv Confsal, Confsal, Cse, hanno sottoscritto il Ccnl per i dipendenti di Enti giuridici, imprese, aziende, associazioni ed iniziative organizzate operanti nell’ambito dei servizi assistenziali.
Il contratto ha validità 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022.

Di seguito i principali elementi di novità rispetto alla precedente stesura.

Minimi retributivi

I nuovi minimi in vigore dal 27 dicembre 2022 sono i seguenti:

LivelloImporto
Quadro€ 2.014,24
10€ 1.864,82
9€ 1.790,45
8€ 1.673,30
7€ 1.657,55
6€ 1.604,06
5€ 1.547,98
4€ 1.477,10
3 s€ 1.442,05
3€ 1.406,99
2€ 1.314,48
1€ 1.224,94

Una tantum

A copertura del periodo 1/1/2020 – 27/12/2022 è prevista l’erogazione di un importo una tantum di € 300 in 15 rate mensili di pari importo, a partire dal 27 dicembre 2022.

Indennità di funzione ed indennità professionale

Confermata in € 77,47 l’indennità di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di Quadro, mentre passa da € 38,73 a € 155 quella spettante per 12 mensilità al personale inquadrato al 6° livello con qualifica di infermiere.

Quattordicesima mensilità

In sostituzione della quattordicesima mensilità è corrisposto un importo equivalente, già inserito e calcolato nel minimo conglobato e non assorbibile, senza che ciò possa peraltro comportare riduzioni nella retribuzione annua lorda già percepita.

Malattia

La conservazione del posto di lavoro in caso di malattia è garantita, ai lavoratori non in prova, per un periodo massimo di 180 giorni continuativi in un anno solare; passa però da 120 a 140 giorni nell’arco del triennio precedente l’ultimo evento morboso il periodo oltre il quale al datore di lavoro è concessa facoltà di licenziare il lavoratore in caso di cumulo di una pluralità di assenze, frazionate ed intermittenti e corrispondenti ad almeno 10 certificati medici.

Infortunio

Aumenta dal 60% al 90% l’indennità corrisposta al lavoratore nei 3 giorni successivi all’infortunio.