Canone TV: esenzione 2023 con invio della dichiarazione sostituiva di non detenzione

Il 31 gennaio scade anche la prima finestra temporale per la presentazione della richiesta di esenzione dal canone RAI.  Il pagamento del canone RAI avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone è versato con modello F24 entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

ome ogni anno, chiunque abbia un apparecchio televisivo, ossia un qualsiasi apparecchio che consenta la ricezione dei canali televisivi, è tenuto a pagare il canone di abbonamento alla televisione: una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Nota bene Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

Fino al 2016 il pagamento veniva eseguito tramite bollettino postale, ma dal 2016 (art. 1, commi da 152 a 159, legge n. 208/2015) al fine di garantire il pagamento del canone:

– è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica

– i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica.

Canone RAI: qual è l’importo da pagare?

Il pagamento del canone, il cui importo è stabilito in 90 euro l’anno, avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (cfr. elenco allegato al decreto 13 maggio 2016, n. 94).

Addebito sulla pensione

C’è anche la possibilità di pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione. In tal caso è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.

L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.

Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

Canone RAI: quali sono le esenzioni?

La normativa prevede l’esenzione del pagamento del canone per i cittadini che abbiano compiuto 75 anni e che rispondano ai seguenti requisiti:

– abbiano un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro;

– non abbiano conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti).

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre. L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

Sono esentati inoltre dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

– gli agenti diplomatici, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;

– i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’art. 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;

– i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;

– i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Come disdire l’abbonamento?

I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora, devono presentare la “dichiarazione sostituiva di non detenzione” compilando e inviando l’apposito modello reperibile presso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Se dovesse essere presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento avrebbe effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.

Attenzione La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv.

La dichiarazione di non detenzione contiene anche un Quadro B che deve essere utilizzato per dichiarare la presenza di altra utenza elettrica per l’addebito che può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non deve essere ripresentata annualmente. Ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.

Come si presenta la dichiarazione sostitutiva?

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:

– applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate;

– intermediari abilitati;

– posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico);

– forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

Nota bene I soggetti che hanno compiuto 75 anni di età e che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

La corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti attestati.

Il contribuente ha comunque il diritto di chiedere il rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso con l’apposito modello “Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica” presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.