Operazione erroneamente assoggettata ad Iva, niente detrazione

La Corte di Cassazione con ordinanza 32900 del 8 novembre 2022 ha statuito che in caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA (come nell’ipotesi di un’aliquota eccedente quella applicabile) non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata e fatturata.

Difatti, l’esercizio del relativo diritto presuppone l’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile a tale imposta nella misura dovuta.

Laddove, quindi, l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, per la misura non dovuta sono privi di fondamento:

il pagamento dell’imposta da parte del cedente (il quale ha diritto di chiedere all’Amministrazione il rimborso di quanto versato in eccesso);

la rivalsa effettuata dal cedente nei confronti del cessionario (il quale ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA in via di rivalsa, nella parte erroneamente versata);

la detrazione operata dal cessionario nella sua dichiarazione IVA, con conseguente potere-dovere dell’Amministrazione di escludere la detrazione dell’imposta così pagata in rivalsa.