NASPI anche a chi si dimette durante la liquidazione giudiziale

L’INPS, con la circolare 10 febbraio 2023 n.21, ha precisato che danno diritto all’indennità NASPI, perché considerate dimissioni per giusta causa, anche quelle rassegnate dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale, di cui all’art. 189 del D.lgs. 14/2022 (c.d. Codice della Crisi d’impesa e di insolvenza).

Più precisamente, da un lato i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale rimangono sospesi fino alla data di comunicazione, da parte del curatore, di subentro o di recesso dai rapporti medesimi e, dall’altro, le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, costituendo perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Le dimissioni per giusta causa hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Ne deriva che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Invece il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre, nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore mentre, nell’ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto, ossia decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l’eventuale proroga del predetto termine.

L’indennità NASPI decorre dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno oppure dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.  

L’INPS fa presente, invece, che per le cessazioni avvenute tra il 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs. 14/2022) e il 10 febbraio 2023 (data di emanazione della circolare INPS 21/2023) il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

La circolare fa presente che l’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento; sarà cura degli operatori delle Strutture territoriali verificare, attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.