Proroga del regime per i lavoratori impatriati: per l’omesso versamento non si applica la remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 223 del 22 febbraio 2023 in tema di proroga del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Il Decreto Crescita ha previsto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi d’imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza degli specifici requisiti indicati e con l’ulteriore riduzione al 10 per cento della percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta, se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Successivamente, l’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che coloro che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 possono optare per l’estensione del regime speciale per i lavoratori ”impatriati” per ulteriori cinque periodi d’imposta, previo versamento di un importo pari al 10 ovvero al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Il Provvedimento, infine, dispone che i sostituti di imposta devono operare le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta. I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo, invece, comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi sopra richiamati del 10 o del 5 per cento

L’omesso versamento delle somme dovute entro il termine del 30 giugno 2022 non è riconducibile ad un adempimento ”formale”, con la conseguenza che lo stesso non può essere regolarizzato mediante la remissione in bonis.