Licenziamento senza preavviso per l’infermiera che sottrae ricette mediche

La Corte di Cassazione con sentenza 34679 del 22 novembre 2022 ha confermato, il licenziamento senza preavviso che un’Azienda Socio Sanitaria Territoriale aveva comminato a una propria dipendente, a seguito di una contestazione disciplinare avente ad oggetto una serie di comportamenti ritenuti di rilevante gravità.

Alla lavoratrice, un’infermiera, era stato addebitato di aver timbrato diverse ricette mediche del prontuario di una dottoressa, durante la momentanea assenza di quest’ultima, inserendole nella propria borsetta personale custodita nell’armadietto.

Era stato ritenuto, ciò posto, che la stessa avesse posto in essere comportamenti costituenti inosservanza delle disposizioni di servizio, condotte non conformi a principi di correttezza verso superiori, altri dipendenti o terzi, distrazione di beni di spettanza o di pertinenza dell’azienda, violazione di doveri di comportamento e di obblighi previsti da CCNL, inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L’infermiera si era rivolta alla Suprema corte lamentando, tra i motivi, il fatto che la Corte territoriale non avesse spiegato nulla circa la gravità dei fatti addebitati: secondo la sua difesa, la condotta contestata avrebbe dovuto essere considerata priva di rilievo disciplinare stante una situazione familiare che poteva escludere l’intenzionalità della stessa e ciò anche considerando la sua inconsapevolezza circa la gravità della condotta.

Le condotte in esame integravano specifica fattispecie del Contratto collettivo applicabile e la gravità delle stesse era stata apprezzata in rapporto non solo a circostanze oggettive ma anche alla connotazione soggettiva del vincolo fiduciario che legava la dipendente all’Azienda sanitaria e alla particolare delicatezza del ruolo dalla stessa ricoperto.

La Corte territoriale, ciò posto, aveva debitamente considerato, ai fini della legittimità del recesso senza preavviso, l’avvenuta commissione di fatti di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.