Ravvedimento operoso, nuovi codici tributo per sanzioni e interessi

Sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate una serie di codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi.

In totale si tratta di nuovi codici per “sanzioni per ravvedimento” e “interessi per ravvedimento” relativi a:

  • imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze;
  • acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato;
  • imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e, infine, altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive.

I nuovi codici tributo devono essere utilizzati per effettuare il versamento, mediante il Modello F24.

NOTA BENE: In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”

Nella risoluzione 12/2023 inoltre, l’Agenzia delle Entrate riporta una tabella, nella quale per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, riporta anche il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna).

ATTENZIONE: Con la risoluzione del 1° marzo, vengono inoltre soppressi i seguenti tre vecchi codici:

8913 – “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”;
1992 – “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;
8908 – “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.

L’efficacia operativa di quanto previsto nella risoluzione n. 12/E decorre dal 2 maggio 2023.