Nuova Opzione donna: arrivano le istruzioni

L’INPS, con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023 condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, spiega come dare corretta applicazione alle novità della legge di Bilancio 2023.

Opzione donna con nuovi requisiti

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 292, legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha modificato la disciplina della pensione anticipata c.d. opzione donna contenuta nell’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Con l’inserimento del comma 1bis viene, di fatto, estesa la possibilità di accedere a Opzione donna a favore delle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 e sono modificati i requisiti di accesso alla misura previdenziale.

Più nel dettaglio, l’accesso è consentito esclusivamente alle lavoratrici che abbiano maturato, nel 2022, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni e che si trovano in una delle seguenti condizioni di bisogno previste dal legislatore (lettere a), b) e c) del citato comma 292).

NOTA BENE: Tali condizioni, anche per il personale del comparto scuola o quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Opzione donna per lavoratrici caregivers

35 anni di contributi e un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotti di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni) entro il 31 dicembre 2022 sono richiesti per l’accesso a Opzione donna delle lavoratrici che assistono una persona con handicap in situazione di gravità.

ATTENZIONE: Tali lavoratrici, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, devono assistere il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Al riguardo l’INPS chiarisce che:

  • il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza e la convivenza con la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento) (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010);
  • i 6 mesi di assistenza devono essere continuativi;
  • lo status di persona con disabilità grave si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, o dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c , salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore;
  • nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado, le patologie invalidanti i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità sono quelle a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto 21 luglio 2000, n. 278;
  • per “mancanti” si intende non solo la situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso.

Opzione donna per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi

Possono accedere a Opzione donna anche le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni di età (si applica la riduzione massima di due anni anche in assenza di figli).

L’INPS specifica che:

  • per le lavoratrici dipendenti il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
  • per le lavoratrici licenziate il licenziamento deve essere stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo. Le lavoratrici inoltre non devono aver ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

La sussistenza di tali condizioni sarà accertata dall’INPS con richiesta alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Opzione donna per le lavoratrici con disabilità grave

35 anni di contributi e un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotti di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni) entro il 31 dicembre 2022 sono richiesti anche per l’accesso a Opzione donna delle lavoratrici che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.

Opzione donna: sistema di calcolo contributivo

L’INPS ricorda che il requisito anagrafico non è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita (articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e che si applicano le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Opzione donna: da quando decorre l’assegno

Ad opzione donna si applica la c.d. finestra mobile. Le lavoratrici dipendenti e autonome conseguono la pensione decorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

NOTA BENE: La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM il trattamento pensionistico decorre rispettivamente dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.

Opzione donna: domanda di pensione

Ad Opzione donna si accede su domanda da presentare all’INPS secondo le modalità indicate con il messaggio n. 467 del 1° febbraio 2023.

Alla domanda la lavoratrice deve allegare, ove richiesto, la relativa documentazione.

In caso di assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, l’interessata, in sede di domanda di pensione, è tenuta a compilare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave, tra quelli indicati dalla legge. Si dovranno inoltre indicare i dati anagrafici della persona assistita, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave e allegarne il relativo documento, ove non in possesso dell’Istituto. Inoltre, se l’handicap grave è stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda, allegando il dispositivo del decreto di omologa o della sentenza che ha accertato l’handicap.

ATTENZIONE: L’INPS fa presente che al verbale sono equiparati l’accertamento provvisorio (’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) e il certificato provvisorio (articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge n. 324/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423/1993, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 90/2014). Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al pensionamento, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio (provvisorio) di handicap grave.

Il requisito della convivenza viene accertato d’ufficio, ma l’interessata è tenuta ad indicare gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti alla residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) della richiedente o del disabile. In alternativa è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Infine, la lavoratrice che assiste un parente o un affine di secondo grado convivente:

  • deve dichiarare che, al momento della presentazione della domanda per accedere alla pensione in esame, i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con disabilità alla quale è riconosciuto un handicap grave, non possano prestare assistenza in quanto si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei 70 anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza);
  • deve allegare, in busta chiusa, indirizzata all’Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, nell’ipotesi di patologie invalidanti dei genitori, del coniuge o della persona unita civilmente.