Lavoratori marittimi: certificazione di malattia

Con il  messaggio 897 del 2 marzo 2023 l’Istituto Previdenziale fornisce precisazioni in merito alla certificazione di malattia dei lavoratori marittimi.

L’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, prevede che il medico curante deve trasmettere telematicamente la certificazione medica.

A partire dal 1° gennaio 2014, l’Inps gestisce direttamente le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche per i lavoratori marittimi.

In particolare, si rammenta che la competenza all’assistenza sanitaria è suddivisa tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN), medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del Servizio Sanitario Nazionale sulla base della posizione lavorativa del lavoratore assicurato (navigante o non navigante).

All’atto dell’acquisizione della gestione INPS, la certificazione medica era rilasciata tramite l’utilizzo di specifici formulari da parte degli ambulatori USMAF/SASN/rete di medici fiduciari – c.d. modelli “MAL 1”, “MAL 2” e “MAL 3” – relativi alla precedente gestione IPSEMA per conto INPS.

Con il messaggio INPS 18 febbraio 2020, n. 610, l’Istituto comunicava l’avvio della trasmissione telematica da parte degli ambulatori USMAF/SASN/rete di medici fiduciari.

L’Inps chiarisce che le predette indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per tutti i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla trasmissione.

Per quanto riguarda le istruzioni operative si rimanda al messaggio n. 610/2020 e alla circolare n. 145/2021.