Tirocinio fraudolento: ammissibile il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro?

In caso di tirocinio fraudolento è ammesso il ricorso avanti al Comitato per i rapporti di lavoro ex art. 17 del D.lgs. n. 124/2004? Al quesito risponde l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 453 del 8 marzo 2023.

Tirocinio fraudolento: cosa prevede la norma

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi da 720 a 726, legge 30 dicembre 2021, n. 234) introduce alcune disposizioni immediatamente operative in materia di tirocini, indicando, in aggiunta, i criteri da seguire per la futura riforma dei tirocini diversi da quelli curriculari.

In particolare, per porre un freno al ricorso fraudolento ai tirocini, il legislatore (articolo 1, comma 723, legge di Bilancio 2022) ha espressamente previsto che:

1) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente;

2) qualora il tirocinio sia svolto in modo fraudolento, al soggetto ospitante va applicata la sanzione dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio;

3) resta ferma la possibilità, da parte del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Tirocinio fraudolento: sanzione penale

La disposizione citata è stata oggetto di più interventi chiarificatori da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In primis, con la nota prot. 21 marzo 2022, n. 530, l’INL ha chiarito che il tirocinio fraudolento è punito dal legislatore con una sanzione penale di natura pecuniaria (ammenda di 50 euro).

La contestazione della condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinio alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoro dipendente è operata dal personale ispettivo con l’adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994, finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.

Il riconoscimento, civilistico, di un rapporto di lavoro subordinato è invece rimesso alla volontà, del solo tirocinante, di agire giudizialmente per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Ciò non vale però, ha aggiunto l’INL con successiva nota prot. 11 luglio 2022, n. 1451, con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato. Tali recuperi contributivi non sono infatti rimessi alla scelta del lavoratore di adire il giudice per il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

Tirocinio fraudolento: sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro

Fatta questa importante premessa, l’INL si concentra sul quesito posto alla sua attenzione: è possibile promuovere ricorso avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento?

Ad avviso dell’Ispettorato, no. Vediamo perché.

Innanzitutto è bene ricordare che il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro è ammissibile avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro (art. 17, D.lgs. n. 124/2004).

Come si è evidenziato in precedenza, la “fraudolenza” del tirocinio è sanzionata da una norma penale. Il personale ispettivo redige il provvedimento della prescrizione obbligatoria che comporta l’estinzione del reato in via amministrativa laddove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione.

Per questo motivo, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, l’INL, al fine di evitare indebite sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale, ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro.

Una risposta questa che sembra peraltro confermata da quanto lo stesso Ispettorato aveva già in precedenza chiarito con la nota prot. n. 1551/2021 escludendo la possibilità di presentare ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro ex art. 17 nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D.lgs. n. 276/2003.