Contributo COVIP: versamento entro il 31 maggio 2023

È  stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023 la delibera 18 gennaio 2023 della Commissione di vigilanza sui fondi pensione che determina la misura, i termini e le modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2023.

Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2023, da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2022 risulti iscritta all’albo, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2022.

Dalla base di calcolo vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

Per le forme pensionistiche complementari costituite all’internodi società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Termini e modalità di versamento

Il contributo deve essere versato entro il 31maggio 2023.

Nel caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa.

Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate emesse a disposizione nell’area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.

Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate. Tali dati andranno trasmessi da tutti soggetti, anche qualora il contributo non sia dovuto.

Il mancato pagamento della contribuzione secondo le modalità previste comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.