Imprese della pesca, accessibile la garanzia pubblica del Fondo PMI

Anche le imprese della pesca possono ora accedere alla garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a).

ATTENZIONE: La misura è in vigore dal 9 marzo 2023.

Lo si legge nella  circolare 3/2023 del 9 marzo del Mediocredito centrale, nella quale si evidenza che sono ammissibili le richieste di garanzia in favore dei soggetti beneficiari finali attivi nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca presentate a valere sul Regolamento UE n.717/2014 del 27 giugno 2014 e sul Regolamento UE n.1388/2014 del 16 dicembre 2014.

Fondo di Garanzia PMI, cos’è

Il fondo garanzia PMI  è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. E’ una agevolazione del MIMIT (ex MiSE) finanziata anche con risorse europee.

La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica  che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Grazie al Fondo, l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

La garanzia del Fondo può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti, fermo restando che sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

NOTA BENE: Possono essere garantiti i soggetti che svolgono attività economica appartenente a qualsiasi settore, fatte salve alcune attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative; non è ammesso il settore delle attività finanziarie e assicurativo.

Garanzia per la pesca anche sui regimi “de minimis” e di “esenzione”

A partire dal 9 marzo 2023 pure le imprese della pesca possono accedere al Fondo di garanzia anche a valere sui regolamenti “de minimis” e di “esenzione” superando le limitazioni previste dal Temporay Framework, fino ad oggi unico regime utilizzabile.

Infatti, con la  circolare n. 3, il MCC ha fatto sapere che le imprese della pesca e della trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici possono ottenere la garanzia del Fondo anche alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 717/2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura e dal regolamento n. 1388/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Pertanto, tali imprese non saranno più soggette alle limitazioni previste dal Temporay Framework, fino ad oggi unico regime utilizzabile per gli aiuti nel settore, in materia di:

  • importo e durata delle operazioni;
  • plafond per la singola impresa.

ATTENZIONE: Le domande di accesso alla garanzia ai sensi del regolamento de minimis pesca e del regolamento di esenzione pesca possono essere presentate dal 9 marzo 2023.

NOTA BENE: I beneficiari della nuova garanzia pubblica del Fondo PMI sono i soggetti finali attivi nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Si ricorda, che le imprese della pesca possono accedere anche alle garanzie Ismea (di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 9 ottobre 2020) il cui intervento è previsto in forma di:

  1. garanzia diretta a fronte di finanziamenti a medio o lungo termine (su richiesta dei soggetti finanziatori);
  2. cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione, su richiesta di confidi o di altri fondi di garanzia;
  3. garanzia a fronte di transazioni commerciali e garanzia a fronte di portafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro.

Garanzia del Fondo PMI, attività ammissibili

Rientrano nell’elenco delle attività ammissibili alla garanzia del fondo PMI i soggetti che svolgono le attività economiche a valere sul Regolamento UE n.717/2014 del 27 giugno 2014 e sul Regolamento UE n.1388/2014 del 16 dicembre 2014, con i seguenti codici Ateco:

  • 030000 pesca e acquacoltura,
  • 031000 pesca,
  • 031100 pesca marina,
  • 031200 pesca in acque dolci,
  • 032000 acquacoltura,
  • 032100 acquacoltura marina,
  • 032200 acquacoltura in acque dolci,
  • 102000 lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi,
  • 461706 agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi,
  • 463810 commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi,
  • 463820 commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi,
  • 472300 commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati,
  • 478102 commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici.