Lavori usuranti e lavoro notturno: ultimi giorni per le comunicazioni

Si avvicina l’appuntamento annuale con due comunicazioni: la comunicazione di monitoraggio dei lavori usuranti e la comunicazione del lavoro notturno, effettivamente svolti in azienda.

La prima comunicazione è facoltativa; la seconda è obbligatoria e sanzionabile. Per entrambe, il termine di adempimento è il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto le comunicazioni annuali al Ministero del Lavoro da inviare entro il 31 marzo 2023 riguarderanno i periodi durante i quali ogni dipendente ha effettivamente svolto lavorazioni usuranti o lavoro notturno nel corso dell’anno 2022.

1) Comunicazione di monitoraggio dei lavori usuranti

Esclusivamente a fini di monitoraggio, il datore di lavoro o, come vedremo, altri soggetti abilitati ad agire in suo nome e per suo conto, comunica il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha effettivamente svolto:

  • lavorazioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (art. 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 67/2011);
  • lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia (art. 1, comma 1, lettera b, nn. 1 e 2, D.Lgs. n. 67/2011);
  • lavori inseriti in processi produttivi in serie o in “linea catena” (art. 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 67/2011);
  • la conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 67/2011).

ATTENZIONE: La rilevazione effettuata ai fini di monitoraggio del lavoro notturno può valere anche ai fini della comunicazione obbligatoria di esecuzione di lavoro notturno (vedi infra).

Al riguardo, il Ministero del Lavoro (nota operativa MLPS 28 novembre 2011, n. 4724) ha chiarito che la comunicazione obbligatoria di lavoro notturno può non essere dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l’analogo adempimento previsto ai fini di monitoraggio, indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

NOTA BENE: Si deve far riferimento all’effettivo svolgimento delle attività usuranti individuate dal D.M. 19 maggio 1999. Pertanto, ha chiarito il Ministero del lavoro con una FAQ, la comunicazione non va effettuata se un lavoratore nell’anno di maturazione del requisito, avendo usufruito del congedo straordinario per assistenza di familiare disabile per tutto l’anno, non ha svolto nessuna attività.

2) Comunicazione del lavoro notturno

Per i datori di lavoro che occupano lavoratori notturni, la comunicazione ha ad oggetto l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 67/2011).

Più nel dettaglio, in base all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1) e 2) del D.Lgs. n. 67/2011, ai fini della comunicazione in parola, sono definiti “lavoratori notturni”:

n. 1) i lavoratori notturni a turni che svolgono attività lavorativa per almeno 6 ore nella fascia notturna compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per non meno di 64 o 78 giorni all’anno;

n. 2) i lavoratori che, al di fuori del lavoro organizzato a turni, lavorano per almeno 3 ore nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno lavorativo.

Anche per tali lavoratori la comunicazione si basa su una verifica di effettivo svolgimento del lavoro del lavoro notturno.

Il Ministero del lavoro (nota prot. n. 9630 del 23 maggio 2012) ha chiarito che la comunicazione deve essere effettuata, a prescindere dal relativo trattamento economico e contrattuale e a prescindere dallo scomputo dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa:

  • per il n. 1), se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l’intero anno e in via esclusiva. In tal caso, oggetto di comunicazione deve essere solamente il lavoro notturno prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;
  • per il n. 2), solo per il lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno, con esclusione, di lavoro svolto per periodi inferiori.

Qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto in quanto, in tale ipotesi, è possibile che i requisiti di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell’anno con differenti datori di lavoro.

Lavori usuranti e lavoro notturno: come rendere le comunicazioni annuali

Le comunicazioni sono rese compilando online il modello LAV_US su servizi.lavoro.gov.it., a cui si accede con SPID e CIE.

Le comunicazioni che si possono rendere attraverso il modello LAV_US sono le seguenti:

  • Inizio lavoro a catena;
  • Lavoro usurante D.M. 1999;
  • Lavoro usurante notturno;
  • Lavoro usurante a catena;
  • Lavoro usurante autisti.

Una volta compilato e trasmesso il modello LAV_US, il Ministero del lavoro mette le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro a disposizione delle ITL e delle sedi territoriali degli Enti previdenziali.

Possono inviare le comunicazioni in parola:

  • i datori di lavoro privati;
  • le imprese utilizzatrici, con riguardo ai lavoratori somministrati, impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno. L’ impresa utilizzatrice può inserire nel modello LAV_US i lavoratori somministrati impegnati nel lavoro notturno/usurante senza distinzione dagli altri lavoratori (nota operativa MLPS 28 novembre 2011, n. 4724).
  • i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati e autorizzati a compiere attività di amministrazione del personale dipendente.

Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazioni annuali e sanzioni

Si ricorda infine che, in caso di mancato invio della comunicazione di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 67/2011), i datori di lavoro sono soggetti ad una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, da applicare previa diffida ad adempiere.

Il Ministero del lavoro (circolare 20 giugno 2011, n. 15) ha chiarito che:

  • la sanzione non deve applicarsi con effetto “moltiplicatore” in ragione del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione omessa, ma esclusivamente in base al numero delle comunicazioni omesse;
  • non è sanzionabile il ritardo nella presentazione, ma solo la omessa comunicazione e la comunicazione recante dati errati o non corrispondenti al vero. Non è sanzionabile una errata indicazione del numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni e non sono sanzionabili i meri errori materiali o errori riferiti a dati già in possesso delle PA destinatarie dell’adempimento, a condizione che sia identificabile il datore di lavoro al quale si riferisce la comunicazione e siano correttamente identificate le unità produttive interessate dalle lavorazioni oggetto della comunicazione.

Non è, invece, sanzionata l’omessa comunicazione di svolgimento di attività usurante ai fini di monitoraggio.